Sentenza 378/2004 (ECLI:IT:COST:2004:378)
Massima numero 28900
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
29/11/2004; Decisione del
29/11/2004
Deposito del 06/12/2004; Pubblicazione in G. U. 15/12/2004
Titolo
Regione umbria - Statuto - Testo unico di disposizioni legislative - Prevista presentazione da parte della giunta regionale al consiglio regionale di un progetto, previa legge regionale di autorizzazione - Ricorso del governo - Denunciata lesione delle potestà degli organi regionali come configurate nella costituzione, escludente deleghe e rinunce del potere legislativo, violazione del principio di separazione dei poteri tra organo legislativo ed organo esecutivo - Non fondatezza della questione.
Regione umbria - Statuto - Testo unico di disposizioni legislative - Prevista presentazione da parte della giunta regionale al consiglio regionale di un progetto, previa legge regionale di autorizzazione - Ricorso del governo - Denunciata lesione delle potestà degli organi regionali come configurate nella costituzione, escludente deleghe e rinunce del potere legislativo, violazione del principio di separazione dei poteri tra organo legislativo ed organo esecutivo - Non fondatezza della questione.
Testo
Ben può uno statuto regionale prevedere uno speciale procedimento legislativo diretto soltanto ad operare sulla legislazione regionale vigente, a meri fini “di riordino e di semplificazione”. La norma contestata prevede, infatti, che il Consiglio regionale conferisce alla Giunta un semplice incarico di presentare all’Organo legislativo regionale, entro termini perentori, un progetto di testo unico delle disposizioni di legge già esistenti in “uno o più settori omogenei”, che dovrà essere comunque approvato dallo stesso Consiglio; mentre ogni modifica sostanziale della legislazione da riunificate spetta alla legge regionale, con la conseguenza che la Giunta, nella sua opera di predisposizione del testo unico, non potrà andare oltre al mero riordino ed alla semplificazione di quanto deliberato in sede legislativa dal Consiglio regionale. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 121 della Costituzione, dell’art. 40 della delibera statutaria della Regione Umbria approvata dal Consiglio regionale in prima deliberazione il 2 aprile 2004 ed in seconda deliberazione il 29 luglio 2004, che prevede la possibilità per la Giunta regionale di presentare al Consiglio progetti di testo unico di disposizioni di legge.
Ben può uno statuto regionale prevedere uno speciale procedimento legislativo diretto soltanto ad operare sulla legislazione regionale vigente, a meri fini “di riordino e di semplificazione”. La norma contestata prevede, infatti, che il Consiglio regionale conferisce alla Giunta un semplice incarico di presentare all’Organo legislativo regionale, entro termini perentori, un progetto di testo unico delle disposizioni di legge già esistenti in “uno o più settori omogenei”, che dovrà essere comunque approvato dallo stesso Consiglio; mentre ogni modifica sostanziale della legislazione da riunificate spetta alla legge regionale, con la conseguenza che la Giunta, nella sua opera di predisposizione del testo unico, non potrà andare oltre al mero riordino ed alla semplificazione di quanto deliberato in sede legislativa dal Consiglio regionale. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 121 della Costituzione, dell’art. 40 della delibera statutaria della Regione Umbria approvata dal Consiglio regionale in prima deliberazione il 2 aprile 2004 ed in seconda deliberazione il 29 luglio 2004, che prevede la possibilità per la Giunta regionale di presentare al Consiglio progetti di testo unico di disposizioni di legge.
Atti oggetto del giudizio
statuto Regione Umbria
n.
art. 40
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 121
Altri parametri e norme interposte