Sentenza 378/2004 (ECLI:IT:COST:2004:378)
Massima numero 28901
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  29/11/2004;  Decisione del  29/11/2004
Deposito del 06/12/2004; Pubblicazione in G. U. 15/12/2004
Massime associate alla pronuncia:  28896  28897  28898  28899  28900  28902  28903


Titolo
Regione umbria - Statuto - Incompatibilità della carica di componente della giunta con quella di consigliere regionale - Ricorso del governo - Lesione della riserva di legge regionale, nei limiti dei principi sanciti dalla legge statale, in materia di sistema di elezione, e di ineleggibilità e incompatibilità - Illegittimità costituzionale.

Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 66, commi 1 e 2 della delibera statutaria della Regione Umbria approvata dal Consiglio regionale in prima deliberazione il 2 aprile 2004 ed in seconda deliberazione il 29 luglio 2004, sollevata in riferimento all’art. 122, primo comma, della Costituzione, nelle parti in cui prevede che la carica di componente della Giunta sia incompatibile con quella di consigliere regionale (primo comma) e stabilisce che al consigliere regionale nominato membro della Giunta subentra il primo dei candidati non eletti nella stessa lista e che il subentrante dura in carica per tutto il periodo in cui il consigliere mantiene la carica di assessore. La disciplina dei soggetti cui si riferisce l’art. 122 della Costituzione, infatti, non rientra nelle determinazioni lasciate all’autonomia statutaria ancorché le scelte circa la incompatibilità fra incarico di componente la Giunta regionale e di componente del Consiglio regionale possano essere originate da opzioni statutarie in tema di forma di governo della Regione.

- Sentenza citata n. 2/2004.

Atti oggetto del giudizio

statuto Regione Umbria    n.   art. 66  co. 1

statuto Regione Umbria    n.   art. 66  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 122  co. 1

Altri parametri e norme interposte