Sentenza 378/2004 (ECLI:IT:COST:2004:378)
Massima numero 28902
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  29/11/2004;  Decisione del  29/11/2004
Deposito del 06/12/2004; Pubblicazione in G. U. 15/12/2004
Massime associate alla pronuncia:  28896  28897  28898  28899  28900  28901  28903


Titolo
Regione umbria - Statuto - Incompatibilità della carica di componente della giunta con quella di consigliere regionale - Ricorso del governo - Dichiarazione di illegittimità costituzionale - Estensione - Illegittimità costituzionale in via consequenziale ('ex' art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87).

Testo
La dichiarazione di illegittimità costituzionale deve essere estesa, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 – che è norma che esprime un principio di diritto processuale che è valido per tutte le questioni di legittimità costituzionale previste dal Capo II della predetta legge n. 87 del 1953 -, anche al terzo comma dell’art. 66 della delibera statutaria della Regione Umbria approvata dal Consiglio regionale in prima deliberazione il 2 aprile 2004 ed in seconda deliberazione il 29 luglio 2004, che prevede un ulteriore svolgimento di quanto disciplinato dal secondo comma.

Atti oggetto del giudizio

statuto Regione Umbria    n.   art. 66  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 122

Altri parametri e norme interposte