Sentenza 378/2004 (ECLI:IT:COST:2004:378)
Massima numero 28903
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
29/11/2004; Decisione del
29/11/2004
Deposito del 06/12/2004; Pubblicazione in G. U. 15/12/2004
Titolo
Regione umbria - Statuto - Prevista attribuzione alla commissione di garanzia della funzione di esprimere pareri sulla conformità allo statuto delle leggi e dei regolamenti regionali - Ricorso del governo - Denunciato conferimento del potere di sindacato successivo su leggi e regolamenti ad un organo amministrativo, con violazione della forma di governo regionale e delle norme in tema di garanzie previste nella costituzione - Non fondatezza della questione.
Regione umbria - Statuto - Prevista attribuzione alla commissione di garanzia della funzione di esprimere pareri sulla conformità allo statuto delle leggi e dei regolamenti regionali - Ricorso del governo - Denunciato conferimento del potere di sindacato successivo su leggi e regolamenti ad un organo amministrativo, con violazione della forma di governo regionale e delle norme in tema di garanzie previste nella costituzione - Non fondatezza della questione.
Testo
La norma impugnata configura la disciplina della Commissione di garanzia statutaria nelle linee generali, attribuendo ad essa un esplicito potere consultivo e prevedendo un’apposita legge regionale, che regolerà analiticamente i poteri di tale organo nelle diverse fasi nelle quali sarà chiamato ad operare. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 121 e 134 della Costituzione, dell’art. 82 della delibera statutaria della Regione Umbria approvata dal Consiglio regionale in prima deliberazione il 2 aprile 2004 ed in seconda deliberazione il 29 luglio 2004, nella parte in cui attribuisce alla Commissione di garanzia la funzione di esprimere pareri sulla conformità allo statuto delle leggi e dei regolamenti regionali.
La norma impugnata configura la disciplina della Commissione di garanzia statutaria nelle linee generali, attribuendo ad essa un esplicito potere consultivo e prevedendo un’apposita legge regionale, che regolerà analiticamente i poteri di tale organo nelle diverse fasi nelle quali sarà chiamato ad operare. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 121 e 134 della Costituzione, dell’art. 82 della delibera statutaria della Regione Umbria approvata dal Consiglio regionale in prima deliberazione il 2 aprile 2004 ed in seconda deliberazione il 29 luglio 2004, nella parte in cui attribuisce alla Commissione di garanzia la funzione di esprimere pareri sulla conformità allo statuto delle leggi e dei regolamenti regionali.
Atti oggetto del giudizio
statuto Regione Umbria
n.
art. 82
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 121
Costituzione
art. 134
Altri parametri e norme interposte