Sentenza 378/2004 (ECLI:IT:COST:2004:378)
Massima numero 28903
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  29/11/2004;  Decisione del  29/11/2004
Deposito del 06/12/2004; Pubblicazione in G. U. 15/12/2004
Massime associate alla pronuncia:  28896  28897  28898  28899  28900  28901  28902


Titolo
Regione umbria - Statuto - Prevista attribuzione alla commissione di garanzia della funzione di esprimere pareri sulla conformità allo statuto delle leggi e dei regolamenti regionali - Ricorso del governo - Denunciato conferimento del potere di sindacato successivo su leggi e regolamenti ad un organo amministrativo, con violazione della forma di governo regionale e delle norme in tema di garanzie previste nella costituzione - Non fondatezza della questione.

Testo
La norma impugnata configura la disciplina della Commissione di garanzia statutaria nelle linee generali, attribuendo ad essa un esplicito potere consultivo e prevedendo un’apposita legge regionale, che regolerà analiticamente i poteri di tale organo nelle diverse fasi nelle quali sarà chiamato ad operare. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 121 e 134 della Costituzione, dell’art. 82 della delibera statutaria della Regione Umbria approvata dal Consiglio regionale in prima deliberazione il 2 aprile 2004 ed in seconda deliberazione il 29 luglio 2004, nella parte in cui attribuisce alla Commissione di garanzia la funzione di esprimere pareri sulla conformità allo statuto delle leggi e dei regolamenti regionali.

Atti oggetto del giudizio

statuto Regione Umbria    n.   art. 82  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 121

Costituzione  art. 134

Altri parametri e norme interposte