Sentenza 379/2004 (ECLI:IT:COST:2004:379)
Massima numero 28904
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
29/11/2004; Decisione del
29/11/2004
Deposito del 06/12/2004; Pubblicazione in G. U. 15/12/2004
Titolo
Regione emilia-romagna - Statuto - Proposizioni in materia di diritto di voto degli immigrati residenti - Ricorso del governo - Denunciata violazione dei principi in tema di cittadinanza e del relativo 'status', dell’esclusivo potere statale nella materia delle leggi elettorali e della legislazione elettorale di comuni, province e città metropolitane, disciplina eccedente dalla potestà statutaria regionale con riguardo alla definizione del corpo elettorale e alla non vincolabilità del potere di iniziativa politica della regione - Enunciazioni prive di efficacia giuridica - Inammissibilità della questione.
Regione emilia-romagna - Statuto - Proposizioni in materia di diritto di voto degli immigrati residenti - Ricorso del governo - Denunciata violazione dei principi in tema di cittadinanza e del relativo 'status', dell’esclusivo potere statale nella materia delle leggi elettorali e della legislazione elettorale di comuni, province e città metropolitane, disciplina eccedente dalla potestà statutaria regionale con riguardo alla definizione del corpo elettorale e alla non vincolabilità del potere di iniziativa politica della regione - Enunciazioni prive di efficacia giuridica - Inammissibilità della questione.
Testo
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 1, 48, 117, secondo comma, lettere f) e p), 122, primo comma, e 121, secondo comma, della Costituzione, dell’art. 2, comma 1, lettera f), della delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, approvata in prima deliberazione il giorno 1° luglio 2004 ed in seconda deliberazione il giorno 14 settembre 2004, nella parte in cui prevede che la Regione assicuri “nell’ambito delle facoltà che le sono costituzionalmente riconosciute, il diritto di voto degli immigrati residenti”. Il ruolo di rappresentanza generale degli interessi delle rispettive collettività, riconosciuto alle Regioni dalla giurisprudenza costituzionale, è rilevante e giustifica l’esistenza, accanto ai contenuti necessari degli statuti regionali, di altri possibili contenuti, sia che risultino ricognitivi delle funzioni e dei compiti delle Regioni, sia che indichino aree di prioritario intervento politico o legislativo, che si esprimono attraverso proclamazioni di finalità da perseguire. A tali enunciazioni, tuttavia, anche se inserite in un atto-fonte, come nella specie, non può essere riconosciuta alcuna efficacia giuridica, collocandosi esse sul piano dei convincimenti espressivi delle diverse sensibilità politiche presenti nella comunità regionale al momento dell’approvazione dello statuto ed esplicano una funzione di natura culturale o anche politica, ma non normativa.
- Sentenze citate nn. 40/1972; 829/1988; 196/2003; 2/2004.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 1, 48, 117, secondo comma, lettere f) e p), 122, primo comma, e 121, secondo comma, della Costituzione, dell’art. 2, comma 1, lettera f), della delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, approvata in prima deliberazione il giorno 1° luglio 2004 ed in seconda deliberazione il giorno 14 settembre 2004, nella parte in cui prevede che la Regione assicuri “nell’ambito delle facoltà che le sono costituzionalmente riconosciute, il diritto di voto degli immigrati residenti”. Il ruolo di rappresentanza generale degli interessi delle rispettive collettività, riconosciuto alle Regioni dalla giurisprudenza costituzionale, è rilevante e giustifica l’esistenza, accanto ai contenuti necessari degli statuti regionali, di altri possibili contenuti, sia che risultino ricognitivi delle funzioni e dei compiti delle Regioni, sia che indichino aree di prioritario intervento politico o legislativo, che si esprimono attraverso proclamazioni di finalità da perseguire. A tali enunciazioni, tuttavia, anche se inserite in un atto-fonte, come nella specie, non può essere riconosciuta alcuna efficacia giuridica, collocandosi esse sul piano dei convincimenti espressivi delle diverse sensibilità politiche presenti nella comunità regionale al momento dell’approvazione dello statuto ed esplicano una funzione di natura culturale o anche politica, ma non normativa.
- Sentenze citate nn. 40/1972; 829/1988; 196/2003; 2/2004.
Atti oggetto del giudizio
statuto Regione Emilia Romagna
n.
art. 2
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 1
Costituzione
art. 48
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 122
co. 1
Costituzione
art. 121
co. 2
Altri parametri e norme interposte