Sentenza 379/2004 (ECLI:IT:COST:2004:379)
Massima numero 28905
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
29/11/2004; Decisione del
29/11/2004
Deposito del 06/12/2004; Pubblicazione in G. U. 15/12/2004
Titolo
Regione emilia-romagna - Statuto - Esecuzione, nelle materie di competenza regionale, degli accordi internazionali stipulati dallo stato - Asserita carenza della condizione della previa ratifica ed entrata in vigore dell’accordo e del necessario adeguamento alle norme procedurali stabilite dalla legge statale - Ricorso del governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva dello stato in materia di politica estera e rapporti internazionali - Non fondatezza della questione.
Regione emilia-romagna - Statuto - Esecuzione, nelle materie di competenza regionale, degli accordi internazionali stipulati dallo stato - Asserita carenza della condizione della previa ratifica ed entrata in vigore dell’accordo e del necessario adeguamento alle norme procedurali stabilite dalla legge statale - Ricorso del governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva dello stato in materia di politica estera e rapporti internazionali - Non fondatezza della questione.
Testo
La disposizione impugnata, interpretata in modo conforme al sistema costituzionale, non può che riferirsi agli accordi internazionali “ratificati”, non potendo legittimare un’esecuzione da parte regionale prima della ratifica che fosse necessaria ai sensi dell’art. 80 della Costituzione, essendo, in tal caso, l’accordo internazionale privo di efficacia nell’ordinamento italiano. Se poi la norma si riferisse anche agli accordi internazionali stipulati in forma semplificata e che intervengono in materia regionale, restano comunque fermi i poteri statali di cui all’art. 120, secondo comma, della Costituzione. La norma stessa, peraltro, pone il “rispetto delle norme di procedura previste dalla legge”, che non può che essere interpretato come riferito alle “norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato” di cui all’art. 117, quinto comma, della Costituzione. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera a) e quinto comma, della Costituzione, dell’art. 13, comma 1, lettera a) della delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, approvata in prima deliberazione il giorno 1° luglio 2004 ed in seconda deliberazione il giorno 14 settembre 2004, nella parte in cui prevede che la Regione, nell’ambito delle materia di propria competenza, provvede direttamente all’esecuzione degli accordi internazionali stipulati dallo Stato, nel “rispetto delle norme di procedura previste dalla legge”.
La disposizione impugnata, interpretata in modo conforme al sistema costituzionale, non può che riferirsi agli accordi internazionali “ratificati”, non potendo legittimare un’esecuzione da parte regionale prima della ratifica che fosse necessaria ai sensi dell’art. 80 della Costituzione, essendo, in tal caso, l’accordo internazionale privo di efficacia nell’ordinamento italiano. Se poi la norma si riferisse anche agli accordi internazionali stipulati in forma semplificata e che intervengono in materia regionale, restano comunque fermi i poteri statali di cui all’art. 120, secondo comma, della Costituzione. La norma stessa, peraltro, pone il “rispetto delle norme di procedura previste dalla legge”, che non può che essere interpretato come riferito alle “norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato” di cui all’art. 117, quinto comma, della Costituzione. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera a) e quinto comma, della Costituzione, dell’art. 13, comma 1, lettera a) della delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, approvata in prima deliberazione il giorno 1° luglio 2004 ed in seconda deliberazione il giorno 14 settembre 2004, nella parte in cui prevede che la Regione, nell’ambito delle materia di propria competenza, provvede direttamente all’esecuzione degli accordi internazionali stipulati dallo Stato, nel “rispetto delle norme di procedura previste dalla legge”.
Atti oggetto del giudizio
statuto Regione Emilia Romagna
n.
art. 13
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 5
Altri parametri e norme interposte