Giudizio costituzionale in via principale - Ricorso - Necessità che la delibera autorizzativa dell'impugnazione indichi il parametro costituzionale evocato, a pena di inammissibilità della questione, per carente volontà del ricorrente (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale di norma della Regione Veneto che definisce lo stato legittimo degli immobili ai fini edilizio-urbanistici, per gli immobili oggetto di variazioni non essenziali antecedenti al 30 gennaio 1977 ovvero realizzati in epoca anteriore al 1° settembre 1967 in zone esterne ai centri abitati o alle zone di espansione). (Classif. 113002).
Nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, l'omissione di qualsiasi accenno ad un parametro costituzionale nella delibera di autorizzazione all'impugnazione dell'organo politico, comporta l'esclusione della volontà del ricorrente di promuovere la censura a riguardo, con conseguente inammissibilità della questione che, sul medesimo parametro, sia stata proposta nel ricorso. (Precedenti: S. 179/2022 - mass. 45073; S. 166/2021- mass. 44125; S. 129/2021 - mass. 43980; S. 128/2018 - mass. 41387; S. 239/2016 - mass. 39127; S. 46/2015 - mass. 38289; S. 298/2013 - mass. 37506).
(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili - per mancata indicazione del parametro nella delibera di autorizzazione ad impugnare della Giunta regionale e per assenza di qualsiasi motivazione - le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 117, primo e settimo comma, Cost., dell'art. 7 della legge reg. Veneto n. 19 del 2021, che prevede, rispetto a due distinte fattispecie, altrettante definizioni del concetto di stato legittimo degli immobili a fini edilizio-urbanistici).