Sentenza 379/2004 (ECLI:IT:COST:2004:379)
Massima numero 28906
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
29/11/2004; Decisione del
29/11/2004
Deposito del 06/12/2004; Pubblicazione in G. U. 15/12/2004
Titolo
Regione emilia-romagna - Statuto - Proposizioni in materia di diritto di partecipazione degli immigrati residenti ai 'referendum' e alle altre forme di consultazione popolare - Ricorso del governo - Denunciata violazione dei principi in tema di cittadinanza e del relativo status, dell’esclusivo potere statale nella materia delle leggi elettorali e della legislazione elettorale di comuni, province e città metropolitane, disciplina eccedente dalla potestà statutaria regionale con riguardo alla definizione del corpo elettorale e alla non vincolabilità del potere di iniziativa politica della regione - Non fondatezza della questione.
Regione emilia-romagna - Statuto - Proposizioni in materia di diritto di partecipazione degli immigrati residenti ai 'referendum' e alle altre forme di consultazione popolare - Ricorso del governo - Denunciata violazione dei principi in tema di cittadinanza e del relativo status, dell’esclusivo potere statale nella materia delle leggi elettorali e della legislazione elettorale di comuni, province e città metropolitane, disciplina eccedente dalla potestà statutaria regionale con riguardo alla definizione del corpo elettorale e alla non vincolabilità del potere di iniziativa politica della regione - Non fondatezza della questione.
Testo
La norma impugnata, incidendo in un ambito di sicura competenza regionale (diritti di partecipazione), con l’ulteriore precisazione che la Regione potrà esercitare “nell’ambito delle facoltà che le sono costituzionalmente riconosciute”, esclude qualsiasi pretesa regionale di intervenire nella materia delle elezioni statali, regionali e locali, riconoscendo il diritto di voto a soggetti estranei a quelli definiti dalla legislazione statale; mentre resta nell’ambito delle possibili determinazioni regionali la scelta di coinvolgere in altre forme di consultazione soggetti che comunque partecipano della vita associativa, a prescindere anche dalla titolarità del diritto di voto o di cittadinanza. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 1, 48, 117, secondo comma, lettere f) e p), 122, primo comma, e 121, secondo comma della Costituzione, dell’art. 15, comma 1 della delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, approvata in prima deliberazione il giorno 1° luglio 2004 ed in seconda deliberazione il giorno 14 settembre 2004, che stabilisce che la Regione, “nell’ambito delle facoltà che le sono costituzionalmente riconosciute, riconosce e garantisce a tutti coloro che risiedono in un comune del territorio regionale i diritti di partecipazione contemplati nel presente Titolo, ivi compreso il diritto di voto nei ‘referendum’ e nelle altre forme di consultazione popolare”.
La norma impugnata, incidendo in un ambito di sicura competenza regionale (diritti di partecipazione), con l’ulteriore precisazione che la Regione potrà esercitare “nell’ambito delle facoltà che le sono costituzionalmente riconosciute”, esclude qualsiasi pretesa regionale di intervenire nella materia delle elezioni statali, regionali e locali, riconoscendo il diritto di voto a soggetti estranei a quelli definiti dalla legislazione statale; mentre resta nell’ambito delle possibili determinazioni regionali la scelta di coinvolgere in altre forme di consultazione soggetti che comunque partecipano della vita associativa, a prescindere anche dalla titolarità del diritto di voto o di cittadinanza. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 1, 48, 117, secondo comma, lettere f) e p), 122, primo comma, e 121, secondo comma della Costituzione, dell’art. 15, comma 1 della delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, approvata in prima deliberazione il giorno 1° luglio 2004 ed in seconda deliberazione il giorno 14 settembre 2004, che stabilisce che la Regione, “nell’ambito delle facoltà che le sono costituzionalmente riconosciute, riconosce e garantisce a tutti coloro che risiedono in un comune del territorio regionale i diritti di partecipazione contemplati nel presente Titolo, ivi compreso il diritto di voto nei ‘referendum’ e nelle altre forme di consultazione popolare”.
Atti oggetto del giudizio
statuto Regione Emilia Romagna
n.
art. 15
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 1
Costituzione
art. 48
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 122
co. 1
Costituzione
art. 121
co. 2
Altri parametri e norme interposte