Sentenza 379/2004 (ECLI:IT:COST:2004:379)
Massima numero 28907
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
29/11/2004; Decisione del
29/11/2004
Deposito del 06/12/2004; Pubblicazione in G. U. 15/12/2004
Titolo
Regione emilia-romagna - Statuto - Procedimento per la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale - Istruttoria in forma di contraddittorio pubblico con obbligo di motivazione sulle relative risultanze - Ricorso del governo - Denunciata lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Non fondatezza della questione.
Regione emilia-romagna - Statuto - Procedimento per la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale - Istruttoria in forma di contraddittorio pubblico con obbligo di motivazione sulle relative risultanze - Ricorso del governo - Denunciata lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Non fondatezza della questione.
Testo
La scelta operata dalla fonte statutaria circa la possibilità che “nei procedimenti riguardanti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale”, l’adozione del provvedimento finale sia preceduta da una istruttoria pubblica non è finalizzata ad espropriare dei loro poteri gli organi legislativi o a ritardare l’attività della pubblica amministrazione, bensì è diretta a migliorare ed a rendere più trasparenti le procedure di raccordo degli organi rappresentativi con i soggetti più interessati dalle diverse politiche pubbliche. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 17 della delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, approvata in prima deliberazione il giorno 1° luglio 2004 ed in seconda deliberazione il giorno 14 settembre 2004, che prevede la possibilità di una istruttoria in forma di contraddittorio pubblico, indetta dalla Assemblea legislativa, alla quale possono prendere parte anche “associazioni, comitati e gruppi di cittadini portatori di un interesse a carattere non individuale”, per la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale, i quali dovranno poi essere motivati con riferimento alle risultanze istruttorie, sollevate in riferimento all’art. 97 della Costituzione ed ai “principi in tema di attività normativa”.
La scelta operata dalla fonte statutaria circa la possibilità che “nei procedimenti riguardanti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale”, l’adozione del provvedimento finale sia preceduta da una istruttoria pubblica non è finalizzata ad espropriare dei loro poteri gli organi legislativi o a ritardare l’attività della pubblica amministrazione, bensì è diretta a migliorare ed a rendere più trasparenti le procedure di raccordo degli organi rappresentativi con i soggetti più interessati dalle diverse politiche pubbliche. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 17 della delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, approvata in prima deliberazione il giorno 1° luglio 2004 ed in seconda deliberazione il giorno 14 settembre 2004, che prevede la possibilità di una istruttoria in forma di contraddittorio pubblico, indetta dalla Assemblea legislativa, alla quale possono prendere parte anche “associazioni, comitati e gruppi di cittadini portatori di un interesse a carattere non individuale”, per la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale, i quali dovranno poi essere motivati con riferimento alle risultanze istruttorie, sollevate in riferimento all’art. 97 della Costituzione ed ai “principi in tema di attività normativa”.
Atti oggetto del giudizio
statuto Regione Emilia Romagna
n.
art. 17
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte