Sentenza 379/2004 (ECLI:IT:COST:2004:379)
Massima numero 28908
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
29/11/2004; Decisione del
29/11/2004
Deposito del 06/12/2004; Pubblicazione in G. U. 15/12/2004
Titolo
Regione emilia-romagna - Statuto - Procedimento legislativo - Diritto di partecipazione riconosciuto a tutte le associazioni richiedenti - Ricorso del governo - Denunciata lesione del principio di autonomia del consiglio regionale, del principio di coerenza rispetto ad altre norme dello stesso statuto, alterazione del sistema di democrazia rappresentativa e del ruolo dei partiti - Non fondatezza della questione.
Regione emilia-romagna - Statuto - Procedimento legislativo - Diritto di partecipazione riconosciuto a tutte le associazioni richiedenti - Ricorso del governo - Denunciata lesione del principio di autonomia del consiglio regionale, del principio di coerenza rispetto ad altre norme dello stesso statuto, alterazione del sistema di democrazia rappresentativa e del ruolo dei partiti - Non fondatezza della questione.
Testo
L’intento di garantire ad organismi associativi rappresentativi di significative frazioni del corpo sociale la possibilità di essere consultati da parte degli organi consiliari non è di ostacolo alla funzionalità delle istituzioni regionali né viene negato il riconoscimento dell’autonomia degli organi rappresentativi e del ruolo dei partiti politici. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3, 49 e 121 della Costituzione, dell’art. 19 della delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, approvata in prima deliberazione il giorno 1° luglio 2004 ed in seconda deliberazione il giorno 14 settembre 2004, che prevede un “diritto di partecipazione” al procedimento legislativo in capo a “tutte le associazioni” che ne facciano richiesta.
L’intento di garantire ad organismi associativi rappresentativi di significative frazioni del corpo sociale la possibilità di essere consultati da parte degli organi consiliari non è di ostacolo alla funzionalità delle istituzioni regionali né viene negato il riconoscimento dell’autonomia degli organi rappresentativi e del ruolo dei partiti politici. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3, 49 e 121 della Costituzione, dell’art. 19 della delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, approvata in prima deliberazione il giorno 1° luglio 2004 ed in seconda deliberazione il giorno 14 settembre 2004, che prevede un “diritto di partecipazione” al procedimento legislativo in capo a “tutte le associazioni” che ne facciano richiesta.
Atti oggetto del giudizio
statuto Regione Emilia Romagna
n.
art. 19
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 1
co. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 49
Costituzione
art. 121
Altri parametri e norme interposte