Sentenza 379/2004 (ECLI:IT:COST:2004:379)
Massima numero 28908
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  29/11/2004;  Decisione del  29/11/2004
Deposito del 06/12/2004; Pubblicazione in G. U. 15/12/2004
Massime associate alla pronuncia:  28904  28905  28906  28907  28909  28910  28911  28912  28913  28914


Titolo
Regione emilia-romagna - Statuto - Procedimento legislativo - Diritto di partecipazione riconosciuto a tutte le associazioni richiedenti - Ricorso del governo - Denunciata lesione del principio di autonomia del consiglio regionale, del principio di coerenza rispetto ad altre norme dello stesso statuto, alterazione del sistema di democrazia rappresentativa e del ruolo dei partiti - Non fondatezza della questione.

Testo
L’intento di garantire ad organismi associativi rappresentativi di significative frazioni del corpo sociale la possibilità di essere consultati da parte degli organi consiliari non è di ostacolo alla funzionalità delle istituzioni regionali né viene negato il riconoscimento dell’autonomia degli organi rappresentativi e del ruolo dei partiti politici. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3, 49 e 121 della Costituzione, dell’art. 19 della delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, approvata in prima deliberazione il giorno 1° luglio 2004 ed in seconda deliberazione il giorno 14 settembre 2004, che prevede un “diritto di partecipazione” al procedimento legislativo in capo a “tutte le associazioni” che ne facciano richiesta.

Atti oggetto del giudizio

statuto Regione Emilia Romagna    n.   art. 19  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 1  co. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 49

Costituzione  art. 121

Altri parametri e norme interposte