Sentenza 379/2004 (ECLI:IT:COST:2004:379)
Massima numero 28909
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  29/11/2004;  Decisione del  29/11/2004
Deposito del 06/12/2004; Pubblicazione in G. U. 15/12/2004
Massime associate alla pronuncia:  28904  28905  28906  28907  28908  28910  28911  28912  28913  28914


Titolo
Regione emilia-romagna - Statuto - Affidamento temporaneo di funzioni amministrative agli enti locali - Disciplina delle modalità - Ricorso del governo - Denunciata lesione dell’autonomia degli enti locali, qualificati come titolari delle funzioni medesime - Non fondatezza della questione.

Testo
La possibilità di conferire agli enti locali funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa delle Regioni tramite apposite leggi regionali presuppone sia una previa valutazione da parte del legislatore regionale delle concrete situazioni relative ai diversi settori, alla luce dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza in riferimento alle caratteristiche proprie del sistema di amministrazione locale, sia la ricerca del miglior possibile modello di organizzazione del settore, con conseguente possibilità di modificare la legislazione sulla base dei risultati conseguiti ovvero la sperimentazione di diversi modelli possibili. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 114 e 118 della Costituzione, dell’art. 24, comma 4, della delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, approvata in prima deliberazione il giorno 1° luglio 2004 ed in seconda deliberazione il giorno 14 settembre 2004, il quale prevede che “la Regione, nell’ambito delle proprie competenze, disciplina le modalità di conferimento agli enti locali di quanto previsto dall’art. 118 della Costituzione, definendo finalità e durata dell’affidamento”.

Atti oggetto del giudizio

statuto Regione Emilia Romagna    n.   art. 24  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte