Sentenza 379/2004 (ECLI:IT:COST:2004:379)
Massima numero 28910
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  29/11/2004;  Decisione del  29/11/2004
Deposito del 06/12/2004; Pubblicazione in G. U. 15/12/2004
Massime associate alla pronuncia:  28904  28905  28906  28907  28908  28909  28911  28912  28913  28914


Titolo
Regione emilia-romagna - Statuto - Città metropolitana dell’area di bologna - Definizione delle funzioni con legge regionale - Ricorso del governo - Asserita lesione della potestà legislativa statale nella materia delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane - Non fondatezza della questione.

Testo
La disposizione impugnata subordina espressamente l’esercizio dei poteri regionali ivi previsti al rispetto della “disciplina stabilita dalla legge dello Stato”, escludendo, quindi, la volontà della Regione di contraddire la competenza statale esclusiva in tema di determinazione “delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane”. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, dell’art. 26, comma 3, della delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, approvata in prima deliberazione il giorno 1° luglio 2004 ed in seconda deliberazione il giorno 14 settembre 2004, il quale dispone che l’Assemblea legislativa individua “in conformità con la disciplina stabilita dalla legge dello Stato”, le funzioni della Città metropolitana dell’area di Bologna.

Atti oggetto del giudizio

statuto Regione Emilia Romagna    n.   art. 26  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte