Sentenza 379/2004 (ECLI:IT:COST:2004:379)
Massima numero 28911
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
29/11/2004; Decisione del
29/11/2004
Deposito del 06/12/2004; Pubblicazione in G. U. 15/12/2004
Titolo
Regione emilia-romagna - Statuto - Programma di governo - Predisposizione da parte del presidente della regione e approvazione da parte dell’assemblea - Ricorso del governo - Asserita lesione del canone di armonia con la costituzione - Non fondatezza della questione.
Regione emilia-romagna - Statuto - Programma di governo - Predisposizione da parte del presidente della regione e approvazione da parte dell’assemblea - Ricorso del governo - Asserita lesione del canone di armonia con la costituzione - Non fondatezza della questione.
Testo
Posto che la determinazione della forma di governo regionale da parte degli statuti non si esaurisce nella individuazione del sistema di designazione del Presidente della Regione, l’autonomia statutaria ben può disciplinare procedure e forme del rapporto fra i diversi organi regionali al fine di creare una precisa procedura per obbligare i fondamentali organi regionali ad un confronto iniziale e successivamente ricorrente sui contenuti del programma di governo; confronto produttivo di effetti sui comportamenti del Presidente e del Consiglio, i quali, a loro volta, valuteranno la possibilità di prescindere dagli esiti di tale dialettica o far eventualmente ricorso allo strumento della mozione di sfiducia. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 123 della Costituzione, dell’art. 28, comma 2, della delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, approvata in prima deliberazione il giorno 1° luglio 2004 ed in seconda deliberazione il giorno 14 settembre 2004, il quale prevede che “l’Assemblea (…) discute e approva il programma di governo predisposto dal Presidente della Regione (…)”.
Posto che la determinazione della forma di governo regionale da parte degli statuti non si esaurisce nella individuazione del sistema di designazione del Presidente della Regione, l’autonomia statutaria ben può disciplinare procedure e forme del rapporto fra i diversi organi regionali al fine di creare una precisa procedura per obbligare i fondamentali organi regionali ad un confronto iniziale e successivamente ricorrente sui contenuti del programma di governo; confronto produttivo di effetti sui comportamenti del Presidente e del Consiglio, i quali, a loro volta, valuteranno la possibilità di prescindere dagli esiti di tale dialettica o far eventualmente ricorso allo strumento della mozione di sfiducia. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 123 della Costituzione, dell’art. 28, comma 2, della delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, approvata in prima deliberazione il giorno 1° luglio 2004 ed in seconda deliberazione il giorno 14 settembre 2004, il quale prevede che “l’Assemblea (…) discute e approva il programma di governo predisposto dal Presidente della Regione (…)”.
Atti oggetto del giudizio
statuto Regione Emilia Romagna
n.
art. 28
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 123
Altri parametri e norme interposte