Sentenza 379/2004 (ECLI:IT:COST:2004:379)
Massima numero 28912
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
29/11/2004; Decisione del
29/11/2004
Deposito del 06/12/2004; Pubblicazione in G. U. 15/12/2004
Titolo
Regione emilia-romagna - Statuto - Incompatibilità della carica di assessore con quella di consigliere regionale - Ricorso del governo - Eccesso dalla potestà statutaria con violazione della previsione costituzionale - Illegittimità costituzionale.
Regione emilia-romagna - Statuto - Incompatibilità della carica di assessore con quella di consigliere regionale - Ricorso del governo - Eccesso dalla potestà statutaria con violazione della previsione costituzionale - Illegittimità costituzionale.
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 45, comma 2, terzo periodo, della delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, approvata in prima deliberazione il giorno 1° luglio 2004 ed in seconda deliberazione il giorno 14 settembre 2004, nella parte in cui stabilisce l’incompatibilità della carica di assessore con quella di consigliere regionale, sollevata in riferimento all’art. 122 della Costituzione. La Corte ha già avuto modo di chiarire che la disciplina dei particolari soggetti cui si riferisce espressamente l’art. 122 della Costituzione sfugge alle determinazioni lasciate all’autonomia statutaria, benché la stessa norma costituzionale riservi alla legge regionale, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, la determinazione delle norme relative al “sistema di elezione” e ai “casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali”. Né la formulazione della disposizione censurata può essere interpretata come espressiva di un mero principio direttivo per il legislatore regionale, nell’ambito della sua discrezionalità legislativa in materia.
- Sentenza citata n. 2/2004.
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 45, comma 2, terzo periodo, della delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, approvata in prima deliberazione il giorno 1° luglio 2004 ed in seconda deliberazione il giorno 14 settembre 2004, nella parte in cui stabilisce l’incompatibilità della carica di assessore con quella di consigliere regionale, sollevata in riferimento all’art. 122 della Costituzione. La Corte ha già avuto modo di chiarire che la disciplina dei particolari soggetti cui si riferisce espressamente l’art. 122 della Costituzione sfugge alle determinazioni lasciate all’autonomia statutaria, benché la stessa norma costituzionale riservi alla legge regionale, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, la determinazione delle norme relative al “sistema di elezione” e ai “casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali”. Né la formulazione della disposizione censurata può essere interpretata come espressiva di un mero principio direttivo per il legislatore regionale, nell’ambito della sua discrezionalità legislativa in materia.
- Sentenza citata n. 2/2004.
Atti oggetto del giudizio
statuto Regione Emilia Romagna
n.
art. 45
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 122
Altri parametri e norme interposte