Sentenza 379/2004 (ECLI:IT:COST:2004:379)
Massima numero 28913
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  29/11/2004;  Decisione del  29/11/2004
Deposito del 06/12/2004; Pubblicazione in G. U. 15/12/2004
Massime associate alla pronuncia:  28904  28905  28906  28907  28908  28909  28910  28911  28912  28914


Titolo
Regione emilia-romagna - Statuto - Disciplina per l’esecuzione dei regolamenti comunitari - Ricorso del governo - Asserita omissione del riferimento alle norme di procedura stabilite dalle leggi statali - Denunciata lesione della potestà statale nella materia dei rapporti internazionali - Non fondatezza della questione.

Testo
La norma censurata, nel disciplinare, in generale, i rapporti fra le leggi ed i regolamenti regionali, non pone il problema dei limiti sostanziali e procedimentali dei poteri normativi spettanti alla Regione nelle varie materie, di cui ne dà presupposta la titolarità. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 117, quinto comma, della Costituzione, dell’art. 49, comma 2 della delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, approvata in prima deliberazione il giorno 1° luglio 2004 ed in seconda deliberazione il giorno 14 settembre 2004, il quale prevede che la Giunta disciplini l’esecuzione dei regolamenti comunitari “nei limiti stabiliti dalla legge regionale”.

Atti oggetto del giudizio

statuto Regione Emilia Romagna    n.   art. 49  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 5

Altri parametri e norme interposte