Sentenza 379/2004 (ECLI:IT:COST:2004:379)
Massima numero 28914
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
29/11/2004; Decisione del
29/11/2004
Deposito del 06/12/2004; Pubblicazione in G. U. 15/12/2004
Titolo
Regione emilia-romagna - Statuto - Personale regionale - Disciplina del rapporto di lavoro - Ricorso del governo - Asserita lesione della competenza esclusiva statale nella materia “ordinamento civile” - Non fondatezza della questione.
Regione emilia-romagna - Statuto - Personale regionale - Disciplina del rapporto di lavoro - Ricorso del governo - Asserita lesione della competenza esclusiva statale nella materia “ordinamento civile” - Non fondatezza della questione.
Testo
La norma censurata assume il significato di disposizione meramente ricognitiva del rapporto fra legislazione e contrattazione, alla luce dei principi costituzionali, nella disciplina del rapporto di lavoro del personale regionale. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dell’art. 62, comma 3, della delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, approvata in prima deliberazione il giorno 1° luglio 2004 ed in seconda deliberazione il giorno 14 settembre 2004, il quale prevede una disciplina regionale del rapporto di lavoro del personale regionale, in conformità ai principi costituzionali e secondo quanto stabilito dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
La norma censurata assume il significato di disposizione meramente ricognitiva del rapporto fra legislazione e contrattazione, alla luce dei principi costituzionali, nella disciplina del rapporto di lavoro del personale regionale. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dell’art. 62, comma 3, della delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, approvata in prima deliberazione il giorno 1° luglio 2004 ed in seconda deliberazione il giorno 14 settembre 2004, il quale prevede una disciplina regionale del rapporto di lavoro del personale regionale, in conformità ai principi costituzionali e secondo quanto stabilito dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Atti oggetto del giudizio
statuto Regione Emilia Romagna
n.
art. 62
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte