Sentenza 380/2004 (ECLI:IT:COST:2004:380)
Massima numero 28916
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  01/12/2004;  Decisione del  01/12/2004
Deposito del 14/12/2004; Pubblicazione in G. U. 22/12/2004
Massime associate alla pronuncia:  28915


Titolo
Impiego pubblico - Servizio sanitario nazionale - Personale medico - Procedure concorsuali di accesso - Titolo di specializzazione - Valutazione - Identico punteggio attribuito per il lavoro dipendente - Ricorso della regione marche - Lesione della competenza legislativa esclusiva delle regioni nella materia dell’ordinamento e dell’organizzazione amministrativa delle regioni e degli enti pubblici regionali - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.

Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 53 della legge 27 dicembre 200, n. 289, nella parte in cui si applica ai concorsi banditi dalle Regioni o dagli enti regionali. Premesso, infatti, che la norma impugnata attiene specificamente alla disciplina dei concorsi per l’accesso al pubblico impiego e che, in tale contesto, la determinazione delle modalità di valutazione dei titoli attiene ad un momento diverso e temporalmente successivo rispetto a quello del conseguimento dei titolo stesso, essa è estranea sia in relazione alla libertà di circolazione dei medici in ambito comunitario ed al reciproco riconoscimento dei relativi diplomi, sia alla materia dell’”ordinamento civile”, sia alla potestà legislativa dello Stato concernente la determinazione dei principi fondamentali in materia di “tutela della salute”. La norma impugnata, infatti, riguardando la regolamentazione delle modalità di accesso al lavoro pubblico regionale, in quanto riconducibile alla materia innominata dell’organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali, è preclusa allo Stato e spetta alla competenza residuale delle Regioni.

- Sentenze. nn. 2/2004 e 274/2003.

Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2002  n. 289  art. 53  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Altri parametri e norme interposte