Sentenza 381/2004 (ECLI:IT:COST:2004:381)
Massima numero 28918
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
01/12/2004; Decisione del
01/12/2004
Deposito del 14/12/2004; Pubblicazione in G. U. 22/12/2004
Titolo
Finanza regionale - Sospensione, con legge statale, degli aumenti di spettanza regionale delle addizionali irpef e delle maggiorazioni delle aliquote irap - Modifiche alla disciplina dell’irap comportanti riduzione del gettito e applicabilità di misure di condono fiscale, facoltà di introdurre misure di condono relative a tributi propri - Ricorso della regione toscana - Denunciata lesione delle competenze regionali riguardo ad un tributo regionale proprio, lesione dell’autonomia finanziaria regionale e dell’autonomia impositiva - Non fondatezza delle questioni.
Finanza regionale - Sospensione, con legge statale, degli aumenti di spettanza regionale delle addizionali irpef e delle maggiorazioni delle aliquote irap - Modifiche alla disciplina dell’irap comportanti riduzione del gettito e applicabilità di misure di condono fiscale, facoltà di introdurre misure di condono relative a tributi propri - Ricorso della regione toscana - Denunciata lesione delle competenze regionali riguardo ad un tributo regionale proprio, lesione dell’autonomia finanziaria regionale e dell’autonomia impositiva - Non fondatezza delle questioni.
Testo
La giurisprudenza costituzionale ha chiarito che lo Stato può disporre in merito alla disciplina dei tributi da esso istituiti, anche se il correlativo gettito sia di spettanza regionale, purché non sia alterato il rapporto tra complessivi bisogni regionali e mezzi finanziari per farvi fronte. Inoltre, secondo la più recente giurisprudenza costituzionale l’istituzione dell’IRAP con legge statale e l’espressa attribuzione alle Regioni a statuto ordinario, destinatarie del tributo, di competenze di carattere solo attuativo, rendono palese che l’imposta stessa non può considerarsi “tributo proprio” della Regione, nel senso in cui oggi tale espressione è adoperata dall’art. 119, secondo comma, della Costituzione, dovendosi intendere il riferimento della norma costituzionale relativo ai soli tributi istituiti dalle Regioni con propria legge, nel rispetto dei principi di coordinamento con il sistema tributario. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, degli artt. 3, comma 1, lettera a) 5, 6, 7, 8, 9, (ad eccezione del comma 17), 13, comma 3, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
- In materia di tributi erariali, secondo quanto previsto dall’art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione v. sentenze citate nn. 296/2003, 297/2003 e 311/2003.
La giurisprudenza costituzionale ha chiarito che lo Stato può disporre in merito alla disciplina dei tributi da esso istituiti, anche se il correlativo gettito sia di spettanza regionale, purché non sia alterato il rapporto tra complessivi bisogni regionali e mezzi finanziari per farvi fronte. Inoltre, secondo la più recente giurisprudenza costituzionale l’istituzione dell’IRAP con legge statale e l’espressa attribuzione alle Regioni a statuto ordinario, destinatarie del tributo, di competenze di carattere solo attuativo, rendono palese che l’imposta stessa non può considerarsi “tributo proprio” della Regione, nel senso in cui oggi tale espressione è adoperata dall’art. 119, secondo comma, della Costituzione, dovendosi intendere il riferimento della norma costituzionale relativo ai soli tributi istituiti dalle Regioni con propria legge, nel rispetto dei principi di coordinamento con il sistema tributario. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, degli artt. 3, comma 1, lettera a) 5, 6, 7, 8, 9, (ad eccezione del comma 17), 13, comma 3, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
- In materia di tributi erariali, secondo quanto previsto dall’art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione v. sentenze citate nn. 296/2003, 297/2003 e 311/2003.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2002
n. 289
art. 3
co. 1
legge
27/12/2002
n. 289
art. 5
co.
legge
27/12/2002
n. 289
art. 6
co.
legge
27/12/2002
n. 289
art. 7
co.
legge
27/12/2002
n. 289
art. 8
co.
legge
27/12/2002
n. 289
art. 9
co.
legge
27/12/2002
n. 289
art. 13
co. 3
legge
27/12/2002
n. 289
art. 15
co.
legge
27/12/2002
n. 289
art. 16
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte