Sentenza 381/2004 (ECLI:IT:COST:2004:381)
Massima numero 28921
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
01/12/2004; Decisione del
01/12/2004
Deposito del 14/12/2004; Pubblicazione in G. U. 22/12/2004
Titolo
Finanza regionale - Sospensione, con legge statale, degli aumenti di spettanza regionale delle addizionali irpef e delle maggiorazioni delle aliquote irap - Proroga per l’esercizio 2004 - Ricorso della regione emilia-romagna - Denunciata lesione delle competenze regionali riguardo ad un tributo regionale proprio, lesione dell’autonomia finanziaria regionale e dell’autonomia impositiva - Non fondatezza della questione.
Finanza regionale - Sospensione, con legge statale, degli aumenti di spettanza regionale delle addizionali irpef e delle maggiorazioni delle aliquote irap - Proroga per l’esercizio 2004 - Ricorso della regione emilia-romagna - Denunciata lesione delle competenze regionali riguardo ad un tributo regionale proprio, lesione dell’autonomia finanziaria regionale e dell’autonomia impositiva - Non fondatezza della questione.
Testo
In relazione alla norma impugnata che proroga, fino al 31 dicembre 2004, la sospensione degli aumenti per le addizionali IRPEF e delle maggiorazioni dell’aliquota IRAP non può che essere richiamata la più recente giurisprudenza costituzionale, secondo cui l’istituzione dell’IRAP con legge statale e l’espressa attribuzione alle Regioni a statuto ordinario, destinatarie del tributo, di competenze di carattere solo attuativo, rendono palese che l’imposta stessa non può considerarsi “tributo proprio” della Regione, nel senso in cui oggi tale espressione è adoperata dall’art. 119, secondo comma, della Costituzione, dovendosi intendere il riferimento della norma costituzionale relativo ai soli tributi istituiti dalle Regioni con propria legge, nel rispetto dei principi di coordinamento con il sistema tributario. Del resto, la sospensione di parte dell’autonomia nel prelievo tributario che la legge statale riconosce alle Regioni è giustificata del fatto che essa è temporanea e provvisoria, in attesa di un complessivo ridisegno dell’autonomia tributaria delle Regioni, nel quadro dell’attuazione del nuovo art. 119 della Costituzione. In particolare, la norma espressamente limita al 31 dicembre 2004 l’effetto della sospensione medesima, con ciò rafforzando il suo carattere transitorio. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, degli artt. 2, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
- Sulla sussistenza del rapporto di corrispondenza fra bisogni regionali e mezzi finanziari per farvi fronte v. sentenze citate nn. 29/2004 e 337/2001.
- In materia di tributi erariali, secondo quanto previsto dall’art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione v. sentenze citate nn. 296/2003, 297/2003 e 311/2003.
In relazione alla norma impugnata che proroga, fino al 31 dicembre 2004, la sospensione degli aumenti per le addizionali IRPEF e delle maggiorazioni dell’aliquota IRAP non può che essere richiamata la più recente giurisprudenza costituzionale, secondo cui l’istituzione dell’IRAP con legge statale e l’espressa attribuzione alle Regioni a statuto ordinario, destinatarie del tributo, di competenze di carattere solo attuativo, rendono palese che l’imposta stessa non può considerarsi “tributo proprio” della Regione, nel senso in cui oggi tale espressione è adoperata dall’art. 119, secondo comma, della Costituzione, dovendosi intendere il riferimento della norma costituzionale relativo ai soli tributi istituiti dalle Regioni con propria legge, nel rispetto dei principi di coordinamento con il sistema tributario. Del resto, la sospensione di parte dell’autonomia nel prelievo tributario che la legge statale riconosce alle Regioni è giustificata del fatto che essa è temporanea e provvisoria, in attesa di un complessivo ridisegno dell’autonomia tributaria delle Regioni, nel quadro dell’attuazione del nuovo art. 119 della Costituzione. In particolare, la norma espressamente limita al 31 dicembre 2004 l’effetto della sospensione medesima, con ciò rafforzando il suo carattere transitorio. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, degli artt. 2, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
- Sulla sussistenza del rapporto di corrispondenza fra bisogni regionali e mezzi finanziari per farvi fronte v. sentenze citate nn. 29/2004 e 337/2001.
- In materia di tributi erariali, secondo quanto previsto dall’art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione v. sentenze citate nn. 296/2003, 297/2003 e 311/2003.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/12/2003
n. 350
art. 2
co. 21
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte