Sentenza 382/2004 (ECLI:IT:COST:2004:382)
Massima numero 28922
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
01/12/2004; Decisione del
01/12/2004
Deposito del 14/12/2004; Pubblicazione in G. U. 22/12/2004
Massime associate alla pronuncia:
28923
Titolo
Reati e pene - Reato di abuso di informazioni privilegiate ('insider trading') - Asserita genericità del requisito dell’idoneità dell’informazione privilegiata ad influenzare “sensibilmente” il prezzo di strumenti finanziari - Denunciata lesione del principio di eguaglianza e del principio di determinatezza della fattispecie incriminatrice - Invocazione di pronuncia additiva atta a rendere più puntuale e sicura l’identificazione dell’elemento di fattispecie ritenuto carente - Attività estranea ai poteri della corte - Inammissibilità della questione.
Reati e pene - Reato di abuso di informazioni privilegiate ('insider trading') - Asserita genericità del requisito dell’idoneità dell’informazione privilegiata ad influenzare “sensibilmente” il prezzo di strumenti finanziari - Denunciata lesione del principio di eguaglianza e del principio di determinatezza della fattispecie incriminatrice - Invocazione di pronuncia additiva atta a rendere più puntuale e sicura l’identificazione dell’elemento di fattispecie ritenuto carente - Attività estranea ai poteri della corte - Inammissibilità della questione.
Testo
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, dell’art. 180 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella parte in cui – nel definire l’”informazione privilegiata” come “un’informazione specifica di contenuto determinato, di cui il pubblico non dispone, concernente strumenti finanziari o emittenti di strumenti finanziari, che, se resa pubblica, sarebbe idonea ad influenzarne sensibilmente il prezzo” – “non contiene parametri sufficientemente determinati per stabilire quando l’influenza sul prezzo dei titoli determinata dalla condotta incriminata debba considerarsi “sensibile”. I giudici rimettenti, infatti, invocano l’addizione, alla formula definitoria dell’”informazione privilegiata”, di “parametri” atti a rendere più puntuale e sicura l’identificazione dell’elemento della fattispecie, postulando così una operazione di “riempimento” dei contenuti della norma, che è estranea ai poteri della Corte, rimanendo eventualmente affidata alla discrezionalità del legislatore.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, dell’art. 180 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella parte in cui – nel definire l’”informazione privilegiata” come “un’informazione specifica di contenuto determinato, di cui il pubblico non dispone, concernente strumenti finanziari o emittenti di strumenti finanziari, che, se resa pubblica, sarebbe idonea ad influenzarne sensibilmente il prezzo” – “non contiene parametri sufficientemente determinati per stabilire quando l’influenza sul prezzo dei titoli determinata dalla condotta incriminata debba considerarsi “sensibile”. I giudici rimettenti, infatti, invocano l’addizione, alla formula definitoria dell’”informazione privilegiata”, di “parametri” atti a rendere più puntuale e sicura l’identificazione dell’elemento della fattispecie, postulando così una operazione di “riempimento” dei contenuti della norma, che è estranea ai poteri della Corte, rimanendo eventualmente affidata alla discrezionalità del legislatore.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
24/02/1998
n. 58
art. 180
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
co. 2
Altri parametri e norme interposte