Ordinanza 383/2004 (ECLI:IT:COST:2004:383)
Massima numero 28924
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  01/12/2004;  Decisione del  01/12/2004
Deposito del 14/12/2004; Pubblicazione in G. U. 22/12/2004
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Previdenza e assistenza - Impiegati pubblici - Riliquidazione della pensione sulla base del trattamento economico spettante al personale in servizio - Estensione a tutte le categorie di pubblici dipendenti, con decorrenza 1° gennaio 1988 - Mancata previsione - Denunciata lesione del principio di eguaglianza in relazione ai destinatari della sentenza n. 501 del 1988, nonché del principio di sufficienza e adeguatezza del trattamento pensionistico - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, della legge 17 aprile 1985, n. 141, nella parte in cui non dispone, con decorrenza 1° gennaio 1988, a favore di tutte le categorie di pubblici dipendenti, la riliquidazione della pensione sulla base dei trattamenti economici spettanti al corrispondente personale in attività di servizio. Il giudice ‘a quo’, sostanzialmente, chiede di estendere a tutti i dipendenti pubblici gli effetti della pronuncia di questa Corte n. 501 del 1988. Tuttavia, da tale sentenza non deriva una immediata e completa estensione, anche per il futuro, a tutti i pensionati dell’adeguamento dei relativi trattamenti economici, avendo essa fatto riferimento alla “peculiare contingente situazione” presa in considerazione dalla legge. La giurisprudenza costituzionale ha, peraltro, ripetutamente affermato, che, in mancanza di un principio costituzionale che garantisca il costante adeguamento delle pensioni al successivo trattamento economico dell’attività di servizio corrispondente, sia rispettato il principio della proporzionalità e dell’adeguatezza della pensione, da garantirsi non soltanto al momento di collocamento a riposo, ma anche in prosieguo, con l’individuazione di meccanismi che assicurino tale perdurante adeguatezza delle pensioni al mutamento del potere di acquisto della moneta, dovendosi, tuttavia, escludere che ciò comporti inderogabilmente un costante e periodico allineamento delle pensioni al corrispondente trattamento di attività di servizio. Il legislatore, inoltre, ha introdotto, in via generale, un meccanismo di adeguamento della pensione all’andamento del costo della vita, con la conseguenza che la mancata previsione, ad opera della legge impugnata, della riliquidazione del trattamento pensionistico dei pubblici dipendenti collocati a riposo, a far data del 1° gennaio 1988, non contrasta con i parametri costituzionali invocati.

- Sull’adeguatezza del trattamento pensionistico non solo al momento del collocamento a riposo, ma anche successivamente, in relazione ai mutamenti del potere si acquisto della moneta, v. sentenze citate nn. 409/1995; 96/1991; 501/1988.

- Sul bilanciamento dei valori costituzionali e sui limiti apposti alla discrezionalità del legislatore nella individuazione dei meccanismi che assicurino la perdurante adeguatezza delle pensioni, v. nn. 30/2004; 531/2002, 457/1998.

- Sull’adeguamento dei trattamenti di quiescenza alle variazioni del costo della vita nel rispetto dei principi costituzionali di sufficienza ed adeguatezza delle pensioni, v. sentenze nn. 30/2004, 241/2002, 439/2001, 254/2001.

Atti oggetto del giudizio

legge  17/04/1985  n. 141  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte