Ordinanza 386/2004 (ECLI:IT:COST:2004:386)
Massima numero 28928
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
01/12/2004; Decisione del
01/12/2004
Deposito del 14/12/2004; Pubblicazione in G. U. 22/12/2004
Massime associate alla pronuncia:
28927
Titolo
Ordinamento giudiziario - Sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale - Competenza delle sezioni di roma per i territori di cagliari e sassari - Mancata istituzione di una sezione a cagliari - Denunciata irragionevolezza, disparità di trattamento rispetto al resto del territorio nazionale, lesione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.
Ordinamento giudiziario - Sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale - Competenza delle sezioni di roma per i territori di cagliari e sassari - Mancata istituzione di una sezione a cagliari - Denunciata irragionevolezza, disparità di trattamento rispetto al resto del territorio nazionale, lesione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell’art. 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante la delega al Governo per l’istituzione di sezioni dei tribunali specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, e degli artt. 1 e 4, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, attuativi della predetta delega, nelle parti in cui tali disposizioni non prevedono la istituzione di una sezione specializzata con sede nel territorio del distretto della Corte d’appello di Cagliari, nonché nelle parti in cui stabiliscono che le sezioni specializzate di Roma sono competenti per “i territori ricompresi” nel distretto della Corte d’appello di Cagliari e della Sezione distaccata di Sassari della medesima Corte. Giova ribadire, infatti, la giurisprudenza costituzionale, secondo cui l’esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell’attività processuale, purché vengano svolti senza oneri o modalità tali da renderne impossibile o estremamente difficile l’esercizio, non impongono, tuttavia, la necessità che il cittadino debba conseguire la tutela giurisdizionale sempre nello stesso modo o con i medesimi effetti, essendo, peraltro, il legislatore libero di regolare in modo non rigorosamente uniforme i modi della tutela giurisdizionale a condizione che non siano vulnerati i principi fondamentali di garanzia ed effettività della tutela medesima.
- Sentenze citate nn. 63/1977, 427/1999 ed ordinanza 99/2000.
- Sentenza n. 82/1996.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell’art. 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante la delega al Governo per l’istituzione di sezioni dei tribunali specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, e degli artt. 1 e 4, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, attuativi della predetta delega, nelle parti in cui tali disposizioni non prevedono la istituzione di una sezione specializzata con sede nel territorio del distretto della Corte d’appello di Cagliari, nonché nelle parti in cui stabiliscono che le sezioni specializzate di Roma sono competenti per “i territori ricompresi” nel distretto della Corte d’appello di Cagliari e della Sezione distaccata di Sassari della medesima Corte. Giova ribadire, infatti, la giurisprudenza costituzionale, secondo cui l’esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell’attività processuale, purché vengano svolti senza oneri o modalità tali da renderne impossibile o estremamente difficile l’esercizio, non impongono, tuttavia, la necessità che il cittadino debba conseguire la tutela giurisdizionale sempre nello stesso modo o con i medesimi effetti, essendo, peraltro, il legislatore libero di regolare in modo non rigorosamente uniforme i modi della tutela giurisdizionale a condizione che non siano vulnerati i principi fondamentali di garanzia ed effettività della tutela medesima.
- Sentenze citate nn. 63/1977, 427/1999 ed ordinanza 99/2000.
- Sentenza n. 82/1996.
Atti oggetto del giudizio
legge
12/12/2002
n. 273
art. 16
co.
decreto legislativo
27/06/2003
n. 168
art. 1
co.
decreto legislativo
27/06/2003
n. 168
art. 4
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte