Ordinanza 387/2004 (ECLI:IT:COST:2004:387)
Massima numero 28929
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
01/12/2004; Decisione del
01/12/2004
Deposito del 14/12/2004; Pubblicazione in G. U. 22/12/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Patrocinio a spese dello stato - Nomina del difensore tra gli iscritti negli appositi elenchi - Denunciata disparità di trattamento in danno dell’imputato ammesso al beneficio, irragionevolezza, lesione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.
Patrocinio a spese dello stato - Nomina del difensore tra gli iscritti negli appositi elenchi - Denunciata disparità di trattamento in danno dell’imputato ammesso al beneficio, irragionevolezza, lesione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della costituzione, degli artt. 80 e 81 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui non prevedono che la scelta del difensore, da parte dell’imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, “debba avvenire all’interno di un apposito elenco nel quale la relativa iscrizione sarà ammessa se ricorre il requisito dell’anzianità professionale di sei anni”. L’ordinanza di rimessione non prospetta, infatti, alcun profilo nuovo o diverso atto a giustificare una diversa valutazione rispetto a quella già compiuta nei confronti della disposizione denunciata, la quale – come la Corte ha avuto modo di affermare – detta una disciplina ragionevolmente orientata ad assicurare la migliore qualità e dignità della prestazione, attraverso un meccanismo che non pone alcuna concreta limitazione all’esplicazione del diritto di difesa, inteso come comprensivo anche del diritto di scegliere il proprio difensore.
- In tema di patrocinio a spese dello Stato, v. le ordinanze citate nn. 299/2002 e 374/2003.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della costituzione, degli artt. 80 e 81 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui non prevedono che la scelta del difensore, da parte dell’imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, “debba avvenire all’interno di un apposito elenco nel quale la relativa iscrizione sarà ammessa se ricorre il requisito dell’anzianità professionale di sei anni”. L’ordinanza di rimessione non prospetta, infatti, alcun profilo nuovo o diverso atto a giustificare una diversa valutazione rispetto a quella già compiuta nei confronti della disposizione denunciata, la quale – come la Corte ha avuto modo di affermare – detta una disciplina ragionevolmente orientata ad assicurare la migliore qualità e dignità della prestazione, attraverso un meccanismo che non pone alcuna concreta limitazione all’esplicazione del diritto di difesa, inteso come comprensivo anche del diritto di scegliere il proprio difensore.
- In tema di patrocinio a spese dello Stato, v. le ordinanze citate nn. 299/2002 e 374/2003.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
30/05/2002
n. 115
art. 80
co.
decreto del Presidente della Repubblica
30/05/2002
n. 115
art. 81
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 3
Altri parametri e norme interposte