Sentenza 388/2004 (ECLI:IT:COST:2004:388)
Massima numero 28931
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
13/12/2004; Decisione del
13/12/2004
Deposito del 15/12/2004; Pubblicazione in G. U. 22/12/2004
Titolo
Amministrazione pubblica - Personale delle amministrazioni dello stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici - Piano di formazione del personale e utilizzazione degli idonei di concorsi pubblici - Ricorsi delle regioni veneto ed emilia-romagna - Presunta riferibilità delle norme denunciate alle regioni, sul presupposto di una interpretazione lata della categoria degli enti pubblici non economici - Denunciata lesione dell’autonomia regionale - Non fondatezza delle questioni.
Amministrazione pubblica - Personale delle amministrazioni dello stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici - Piano di formazione del personale e utilizzazione degli idonei di concorsi pubblici - Ricorsi delle regioni veneto ed emilia-romagna - Presunta riferibilità delle norme denunciate alle regioni, sul presupposto di una interpretazione lata della categoria degli enti pubblici non economici - Denunciata lesione dell’autonomia regionale - Non fondatezza delle questioni.
Testo
La circostanza che la parte precettiva della disposizione impugnata si riferisca, oltre che alle amministrazioni dello Stato, agli “enti pubblici non economici”, esclude che in tale locuzione possano essere ricomprese le Regioni, con la conseguenza della completa estraneità delle Regioni a quanto da detta norma disposto. Del pari deve escludersi una indebita ingerenza della legislazione statale in materia ad essa inibita, poiché la disciplina in tema di “utilizzazione degli idonei di concorsi pubblici”, esplicitamente dispone che “le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente capo secondo le rispettive competenze previste dai relativi statuti e dalle norme di attuazione”. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 119, degli artt. 4 e 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che dispongono, rispettivamente, la predisposizione, da parte delle amministrazioni, di un piano annuale di formazione del personale secondo modalità dettagliate, nonché che gli stessi piani siano trasmessi da tutti gli enti pubblici entro un certo termine alla Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 4) e detta alcune regole in tema di utilizzazione degli idonei di concorsi pubblici (art. 9).
La circostanza che la parte precettiva della disposizione impugnata si riferisca, oltre che alle amministrazioni dello Stato, agli “enti pubblici non economici”, esclude che in tale locuzione possano essere ricomprese le Regioni, con la conseguenza della completa estraneità delle Regioni a quanto da detta norma disposto. Del pari deve escludersi una indebita ingerenza della legislazione statale in materia ad essa inibita, poiché la disciplina in tema di “utilizzazione degli idonei di concorsi pubblici”, esplicitamente dispone che “le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente capo secondo le rispettive competenze previste dai relativi statuti e dalle norme di attuazione”. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 119, degli artt. 4 e 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che dispongono, rispettivamente, la predisposizione, da parte delle amministrazioni, di un piano annuale di formazione del personale secondo modalità dettagliate, nonché che gli stessi piani siano trasmessi da tutti gli enti pubblici entro un certo termine alla Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 4) e detta alcune regole in tema di utilizzazione degli idonei di concorsi pubblici (art. 9).
Atti oggetto del giudizio
legge
16/01/2003
n. 3
art. 4
co.
legge
16/01/2003
n. 3
art. 9
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte