Sentenza 388/2004 (ECLI:IT:COST:2004:388)
Massima numero 28932
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
13/12/2004; Decisione del
13/12/2004
Deposito del 15/12/2004; Pubblicazione in G. U. 22/12/2004
Titolo
Amministrazione pubblica - Procedimento, gestito dalla presidenza del consiglio dei ministri, per la ricollocazione del personale in mobilità - Ricorsi delle regioni abruzzo, toscana, veneto, emilia-romagna, liguria e campania - Denunciata ingerenza nella competenza residuale delle regioni ovvero lesione, con norma di dettaglio, della competenza concorrente in materia di “tutela del lavoro”, lesione dell’autonomia amministrativa e finanziaria - Non fondatezza delle questioni.
Amministrazione pubblica - Procedimento, gestito dalla presidenza del consiglio dei ministri, per la ricollocazione del personale in mobilità - Ricorsi delle regioni abruzzo, toscana, veneto, emilia-romagna, liguria e campania - Denunciata ingerenza nella competenza residuale delle regioni ovvero lesione, con norma di dettaglio, della competenza concorrente in materia di “tutela del lavoro”, lesione dell’autonomia amministrativa e finanziaria - Non fondatezza delle questioni.
Testo
La norma impugnata, lungi dal costituire ingerenza nella competenza legislativa residuale delle Regioni ovvero norma di dettaglio in materia di tutela del lavoro, promuove condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e rimuove ostacoli all’esercizio di tale diritto in qualunque parte del territorio nazionale. Essa, infatti, si ispira ai principi stabiliti dall’art. 34 della stessa legge, secondo cui il personale in esubero presso le pubbliche amministrazioni, sia statali che locali, deve poter essere ricollocato durante il periodo di mobilità presso altre amministrazioni e “le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto in apposito elenco”, e, dando concreta attuazione a tali principi, descrive puntualmente il procedimento attraverso il quale deve realizzarsi la ricollocazione del personale in mobilità, con una disciplina puntuale, necessariamente di competenza dello Stato con efficacia vincolante per tutte le amministrazioni pubbliche. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, dell’art. 7 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che dispone che: “le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dall’art. 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all’art. 34, commi 2 e 3, l’area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste (comma 1). La presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all’art. 34, comma 3, provvedono entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare il personale collocato in disponibilità ai sensi degli artt. 33 e 34, ovvero interessato ai processi di mobilità previsti dalle leggi e dai contratti collettivi. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l’assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica – le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell’elenco previsto dall’art. 34, comma 2, nonché collocato in disponibilità in forza di specifiche disposizioni normative (comma 2). Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla comunicazione di cui al comma 1, possono procedere all’avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l’assegnazione di personale ai sensi del comma 2 (comma 4).
La norma impugnata, lungi dal costituire ingerenza nella competenza legislativa residuale delle Regioni ovvero norma di dettaglio in materia di tutela del lavoro, promuove condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e rimuove ostacoli all’esercizio di tale diritto in qualunque parte del territorio nazionale. Essa, infatti, si ispira ai principi stabiliti dall’art. 34 della stessa legge, secondo cui il personale in esubero presso le pubbliche amministrazioni, sia statali che locali, deve poter essere ricollocato durante il periodo di mobilità presso altre amministrazioni e “le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto in apposito elenco”, e, dando concreta attuazione a tali principi, descrive puntualmente il procedimento attraverso il quale deve realizzarsi la ricollocazione del personale in mobilità, con una disciplina puntuale, necessariamente di competenza dello Stato con efficacia vincolante per tutte le amministrazioni pubbliche. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, dell’art. 7 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che dispone che: “le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dall’art. 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all’art. 34, commi 2 e 3, l’area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste (comma 1). La presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all’art. 34, comma 3, provvedono entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare il personale collocato in disponibilità ai sensi degli artt. 33 e 34, ovvero interessato ai processi di mobilità previsti dalle leggi e dai contratti collettivi. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l’assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica – le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell’elenco previsto dall’art. 34, comma 2, nonché collocato in disponibilità in forza di specifiche disposizioni normative (comma 2). Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla comunicazione di cui al comma 1, possono procedere all’avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l’assegnazione di personale ai sensi del comma 2 (comma 4).
Atti oggetto del giudizio
legge
16/01/2003
n. 3
art. 7
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte