Ordinanza 389/2004 (ECLI:IT:COST:2004:389)
Massima numero 28935
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
13/12/2004; Decisione del
13/12/2004
Deposito del 15/12/2004; Pubblicazione in G. U. 22/12/2004
Titolo
Libertà religiosa - Esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche delle scuole elementari e medie - Denunciato contrasto con il principio di laicità dello stato, ingiustificata posizione di privilegio per la religione cristiana rispetto alle altre confessioni - Estraneità alla questione delle disposizioni di rango legislativo censurate e inidoneità delle norme regolamentari censurate ad essere oggetto di sindacato di costituzionalità - Manifesta inammissibilità della questione.
Libertà religiosa - Esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche delle scuole elementari e medie - Denunciato contrasto con il principio di laicità dello stato, ingiustificata posizione di privilegio per la religione cristiana rispetto alle altre confessioni - Estraneità alla questione delle disposizioni di rango legislativo censurate e inidoneità delle norme regolamentari censurate ad essere oggetto di sindacato di costituzionalità - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento al principio di laicità dello Stato e, comunque, agli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, degli artt. 159 e 190 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come specificati, rispettivamente, dall’art. 19 (e allegata tabella C) del r.d. 26 aprile 1928, n. 1297 e dall’art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965 e dell’art. 676 del predetto d.lgs. n. 297 del 1994. L’impugnazione delle indicate disposizioni del testo unico, infatti, è frutto di un improprio trasferimento su disposizioni di rango legislativo di una questione di legittimità concernente le norme regolamentari richiamate; per queste ultime, essendo prive di forza di legge, non può essere invocato un sindacato di legittimità costituzionale, né, conseguentemente, un intervento interpretativo della Corte.
- Sentenze citate nn.1104/1988 e 456/1994.
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento al principio di laicità dello Stato e, comunque, agli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, degli artt. 159 e 190 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come specificati, rispettivamente, dall’art. 19 (e allegata tabella C) del r.d. 26 aprile 1928, n. 1297 e dall’art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965 e dell’art. 676 del predetto d.lgs. n. 297 del 1994. L’impugnazione delle indicate disposizioni del testo unico, infatti, è frutto di un improprio trasferimento su disposizioni di rango legislativo di una questione di legittimità concernente le norme regolamentari richiamate; per queste ultime, essendo prive di forza di legge, non può essere invocato un sindacato di legittimità costituzionale, né, conseguentemente, un intervento interpretativo della Corte.
- Sentenze citate nn.1104/1988 e 456/1994.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
16/04/1994
n. 297
art. 159
co.
decreto legislativo
16/04/1994
n. 297
art. 190
co.
decreto legislativo
16/04/1994
n. 297
art. 676
co.
regio decreto
26/04/1928
n. 1297
art. 119
co.
regio decreto
30/04/1924
n. 965
art. 118
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 7
Costituzione
art. 8
Costituzione
art. 19
Costituzione
art. 20
Altri parametri e norme interposte