Polizia (forze di) - In genere - Disciplina - Riconducibilità alla competenza esclusiva statale sia sotto l'aspetto organizzativo e del personale, sia sotto il profilo funzionale della sicurezza c.d. primaria - Possibile utilizzo, da parte delle Regioni, delle informazioni relative a provvedimenti della pubblica scurezza per l'esercizio delle proprie attribuzioni (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della legge reg. Umbria n. 15 del 2021 che prevede, tra le cause di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale sociale, il loro uso per la commissione di attività illecite, risultanti da provvedimenti di pubblica sicurezza o della polizia locale). (Classif. 180001).
La disciplina delle Forze di polizia dello Stato, rimessa alla competenza esclusiva del legislatore statale, è riconducibile, sotto l'aspetto organizzativo e del personale, alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato» di cui all'art. 117, secondo comma, lett. g), Cost. mentre, sotto il profilo funzionale, investe le materie «ordine pubblico e sicurezza» ed «ordinamento penale» di cui all'art. 117, secondo comma, rispettivamente lett. h) ed l), Cost. (Precedenti: S. 161/2021; S. 170/2019 - mass. 40716; S. 81/2017 - mass. 39519; S. 89/2015).
Il nucleo essenziale degli ambiti che funzionalmente ricadono nella c.d. sicurezza primaria, costituito dalla prevenzione e repressione dei reati, attiene al titolo di competenza statale esclusiva nella materia «ordine pubblico e sicurezza» (Precedente: S. 236/2020 - mass. 42815).
(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate, per errato presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h e g, Cost., dell'art. 35, comma 2, della legge reg. Umbria n. 15 del 2021, che prevede, tra le cause di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale sociale, il loro uso per la commissione di attività illecite, risultanti da provvedimenti di pubblica sicurezza o della polizia locale. La disposizione regionale impugnata non impone nuovi obblighi alle Forze di polizia dello Stato, ma si limita a considerare la possibilità che le competenti autorità locali siano informate dell'avvenuta adozione di provvedimenti della pubblica sicurezza dai quali risulti la commissione di attività illecite, riconnettendovi la sanzione della decadenza dall'assegnazione dell'alloggio. La mera acquisizione di elementi informativi non determina di per sé lesione di attribuzioni, essendo conforme al principio di leale collaborazione che lo Stato fornisca alle competenti strutture regionali, ovvero, se necessario, anche a quelle locali, i dati di cui sia in possesso. Il legislatore regionale pertanto - nell'ambito della cura di un settore di propria competenza, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost., afferente alla gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica - non ha interferito con la competenza esclusiva statale nelle materie dell'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e dell'ordine pubblico e sicurezza). (Precedenti: S. 94/2007; S. 327/2003 - mass. 27997; S. 412/1994 - mass. 21169).