Sentenza 390/2004 (ECLI:IT:COST:2004:390)
Massima numero 28938
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
13/12/2004; Decisione del
13/12/2004
Deposito del 17/12/2004; Pubblicazione in G. U. 22/12/2004
Titolo
Amministrazione pubblica - Assunzioni di personale e dotazioni organiche - Disciplina statale, in via temporanea, contenente generalizzate previsioni di limiti e divieti - Ricorsi delle regioni marche, toscana, campania, umbria, emilia-romagna, veneto - Denunciata lesione della competenza legislativa esclusiva regionale in tema di organizzazione ed ordinamento del proprio personale dipendente, ovvero carattere di dettaglio delle norme censurate con lesione della competenza legislativa concorrente, lesione dell’autonomia organizzativa e di spesa garantite alle regioni, violazione dei principi di eguaglianza, ragionevolezza e buon andamento, contraddittorietà e indeterminatezza del dettato normativo - Non fondatezza delle questioni.
Amministrazione pubblica - Assunzioni di personale e dotazioni organiche - Disciplina statale, in via temporanea, contenente generalizzate previsioni di limiti e divieti - Ricorsi delle regioni marche, toscana, campania, umbria, emilia-romagna, veneto - Denunciata lesione della competenza legislativa esclusiva regionale in tema di organizzazione ed ordinamento del proprio personale dipendente, ovvero carattere di dettaglio delle norme censurate con lesione della competenza legislativa concorrente, lesione dell’autonomia organizzativa e di spesa garantite alle regioni, violazione dei principi di eguaglianza, ragionevolezza e buon andamento, contraddittorietà e indeterminatezza del dettato normativo - Non fondatezza delle questioni.
Testo
La circostanza che il comma 10 della norma impugnata disponga espressamente che alle Regioni si applicano – in luogo dei commi ad esso precedenti – le disposizioni del comma 11, come pure il comma 13, a sua volta, esclude che la limitazione in esso prevista si applichi alle Regioni ed, infine, il comma 22 non contiene alcun esplicito obbligo delle Regioni, non potendo esse essere ricomprese nella locuzione “enti pubblici non economici”, deve, quindi, essere esclusa qualsiasi lesione dell’autonomia organizzativa e di spesa garantite alle Regioni. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale, proposte in riferimento agli artt. 3,5, 97, 11, 117, 118, 119 e 120, dell’art. 34, commi 1, 2, 3, 4, 10, 13 e 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
La circostanza che il comma 10 della norma impugnata disponga espressamente che alle Regioni si applicano – in luogo dei commi ad esso precedenti – le disposizioni del comma 11, come pure il comma 13, a sua volta, esclude che la limitazione in esso prevista si applichi alle Regioni ed, infine, il comma 22 non contiene alcun esplicito obbligo delle Regioni, non potendo esse essere ricomprese nella locuzione “enti pubblici non economici”, deve, quindi, essere esclusa qualsiasi lesione dell’autonomia organizzativa e di spesa garantite alle Regioni. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale, proposte in riferimento agli artt. 3,5, 97, 11, 117, 118, 119 e 120, dell’art. 34, commi 1, 2, 3, 4, 10, 13 e 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2002
n. 289
art. 34
co. 1
legge
27/12/2002
n. 289
art. 34
co. 2
legge
27/12/2002
n. 289
art. 34
co. 3
legge
27/12/2002
n. 289
art. 34
co. 4
legge
27/12/2002
n. 289
art. 34
co. 10
legge
27/12/2002
n. 289
art. 34
co. 13
legge
27/12/2002
n. 289
art. 34
co. 22
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte