Sentenza 390/2004 (ECLI:IT:COST:2004:390)
Massima numero 28939
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA  - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del  13/12/2004;  Decisione del  13/12/2004
Deposito del 17/12/2004; Pubblicazione in G. U. 22/12/2004
Massime associate alla pronuncia:  28936  28937  28938  28940  28941


Titolo
Amministrazione pubblica - Assunzioni di personale e dotazioni organiche - Disciplina statale, in via temporanea, contenente generalizzate previsioni di limiti e divieti - Ricorsi delle regioni marche, toscana, emilia-romagna - Denunciata lesione della competenza legislativa esclusiva regionale in tema di organizzazione ed ordinamento del proprio personale dipendente, ovvero carattere di dettaglio delle norme censurate con lesione della competenza legislativa concorrente, lesione dell’autonomia organizzativa e di spesa garantite alle regioni - Non fondatezza delle questioni.

Testo
E’ palese dal testo letterale delle disposizioni impugnate che esse non riguardano le Regioni: non il comma 53 (ove è previsto il divieto di assunzioni a tempo indeterminato) né i commi 54 e 55 (che disciplinano deroghe e relative procedure a quel divieto), come, peraltro, chiarisce l’ultimo alinea del comma 58 ed il comma 65, mentre implicita, ma inequivoca, è l’estraneità delle Regioni a quanto dispone il comma 61. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale, proposte in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, dell’art. 3, commi 53, 54, 55, 58, 61 e 65 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Atti oggetto del giudizio

legge  24/12/2003  n. 350  art. 3  co. 53

legge  24/12/2003  n. 350  art. 3  co. 54

legge  24/12/2003  n. 350  art. 3  co. 55

legge  24/12/2003  n. 350  art. 3  co. 58

legge  24/12/2003  n. 350  art. 3  co. 61

legge  24/12/2003  n. 350  art. 3  co. 65

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte