Sentenza 390/2004 (ECLI:IT:COST:2004:390)
Massima numero 28941
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
13/12/2004; Decisione del
13/12/2004
Deposito del 17/12/2004; Pubblicazione in G. U. 22/12/2004
Titolo
Amministrazione pubblica - Assunzioni di personale a tempo indeterminato - Fissazione, in via temporanea, del limite del 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell’anno 2003 - Ricorsi delle regioni marche, toscana , emilia-romagna - Indebita invasione, da parte della legge statale, della competenza legislativa regionale, con previsione nel dettaglio di strumenti concreti - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Amministrazione pubblica - Assunzioni di personale a tempo indeterminato - Fissazione, in via temporanea, del limite del 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell’anno 2003 - Ricorsi delle regioni marche, toscana , emilia-romagna - Indebita invasione, da parte della legge statale, della competenza legislativa regionale, con previsione nel dettaglio di strumenti concreti - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 3, comma 60, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, limitatamente alla parte in cui dispone che le assunzioni a tempo indeterminato “devono, comunque, essere contenute (…) entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell’anno 20003”. La disposizione, infatti, pone un precetto specifico e puntuale per il suo oggetto, che si risolve in una indebita invasione del potere di organizzazione della propria struttura amministrativa riservata alle autonomie regionali e degli enti locali, ai quali la legge statale può prescrivere criteri ed obiettivi, ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi.
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 3, comma 60, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, limitatamente alla parte in cui dispone che le assunzioni a tempo indeterminato “devono, comunque, essere contenute (…) entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell’anno 20003”. La disposizione, infatti, pone un precetto specifico e puntuale per il suo oggetto, che si risolve in una indebita invasione del potere di organizzazione della propria struttura amministrativa riservata alle autonomie regionali e degli enti locali, ai quali la legge statale può prescrivere criteri ed obiettivi, ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/12/2003
n. 350
art. 3
co. 60
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte