Sentenza 390/2004 (ECLI:IT:COST:2004:390)
Massima numero 28941
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA  - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del  13/12/2004;  Decisione del  13/12/2004
Deposito del 17/12/2004; Pubblicazione in G. U. 22/12/2004
Massime associate alla pronuncia:  28936  28937  28938  28939  28940


Titolo
Amministrazione pubblica - Assunzioni di personale a tempo indeterminato - Fissazione, in via temporanea, del limite del 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell’anno 2003 - Ricorsi delle regioni marche, toscana , emilia-romagna - Indebita invasione, da parte della legge statale, della competenza legislativa regionale, con previsione nel dettaglio di strumenti concreti - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.

Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 3, comma 60, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, limitatamente alla parte in cui dispone che le assunzioni a tempo indeterminato “devono, comunque, essere contenute (…) entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell’anno 20003”. La disposizione, infatti, pone un precetto specifico e puntuale per il suo oggetto, che si risolve in una indebita invasione del potere di organizzazione della propria struttura amministrativa riservata alle autonomie regionali e degli enti locali, ai quali la legge statale può prescrivere criteri ed obiettivi, ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi.

Atti oggetto del giudizio

legge  24/12/2003  n. 350  art. 3  co. 60

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte