Ordinanza 391/2004 (ECLI:IT:COST:2004:391)
Massima numero 28942
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  13/12/2004;  Decisione del  13/12/2004
Deposito del 17/12/2004; Pubblicazione in G. U. 22/12/2004
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Atto di citazione a giudizio - Avviso, a pena di nullità, della possibilità di presentare domanda di oblazione - Mancata previsione - Denunciata limitazione del diritto di difesa - Ordinanza di rimessione priva dei requisiti minimi per l’individuazione della norma censurata e del fatto oggetto del giudizio, nonché carente di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza - Successive integrazioni effettuate quando il processo 'a quo' era già sospeso - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice di Pace di Piacenza. Il giudice ‘a quo’, invero, non ha indicato la norma oggetto della questione di legittimità, senza, peraltro, esporre alcune motivazione. Né vale il successivo deposito qualificato come “atto integrativo dell’ordinanza emessa il 2 giugno 2002”, poiché esso non può produrre effetti nel giudizio di costituzionalità in quanto risulta effettuato quando il processo ‘a quo’ era già stato sospeso e, quindi, il giudice rimettente aveva consumato il suo potere in ordine alla questione stessa.

- Ordinanze citate nn.11/1991, 55 e 51/2004.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  28/08/2000  n. 274  art. 20  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte