Ordinanza 392/2004 (ECLI:IT:COST:2004:392)
Massima numero 28943
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
13/12/2004; Decisione del
13/12/2004
Deposito del 17/12/2004; Pubblicazione in G. U. 22/12/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Commissioni tributarie - Nomina a componente - Criteri di valutazione e punteggi - Determinazione con decreto ministeriale - Denunciata violazione della riserva di legge nella materia dell’assunzione in servizio dei giudici speciali - Questione sollevata dal consiglio di stato in sede di parere su ricorso straordinario al presidente della repubblica - Difetto della natura giurisdizionale dell’organo rimettente - Manifesta inammissibilità della questione.
Commissioni tributarie - Nomina a componente - Criteri di valutazione e punteggi - Determinazione con decreto ministeriale - Denunciata violazione della riserva di legge nella materia dell’assunzione in servizio dei giudici speciali - Questione sollevata dal consiglio di stato in sede di parere su ricorso straordinario al presidente della repubblica - Difetto della natura giurisdizionale dell’organo rimettente - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 118 della Costituzione, dell’art. 44-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, introdotto dall’art. 12, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo cui i criteri di valutazione e i punteggi di cui alle tabelle E e F allegate al medesimo decreto legislativo sono modificati, su conforme parere del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. La questione, infatti, è stata sollevata da organo non giurisdizionale, poiché il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel cui ambito si inserisce l’attività dell’organo consultivo che ha sollevato la questione, rappresenta un istituto la cui natura amministrativa è stata più volte affermata dalla giurisprudenza costituzionale. Inoltre, l’ordinanza di rimessione non prospetta ulteriori o diversi motivi che non siano già stati presi in considerazione dalla sentenza n. 254 del 2004.
- Sulla natura amministrativa del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, v. sentenza citata n. 298/1986; ordinanze nn. 56 e 301/2001, nonché sentenze nn. 78/1966 e 31/1975.
- Sull’ammissibilità di questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte dei Conti in sede di controllo preventivo di legittimità, v. sentenze n. 384/1991 e n. 25/1993.
- Sull’ammissibilità di questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte dei Conti nell’esercizio delle funzioni di controllo: sentenze nn. 226/1976, 384/1991 e 168/1992.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 118 della Costituzione, dell’art. 44-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, introdotto dall’art. 12, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo cui i criteri di valutazione e i punteggi di cui alle tabelle E e F allegate al medesimo decreto legislativo sono modificati, su conforme parere del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. La questione, infatti, è stata sollevata da organo non giurisdizionale, poiché il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel cui ambito si inserisce l’attività dell’organo consultivo che ha sollevato la questione, rappresenta un istituto la cui natura amministrativa è stata più volte affermata dalla giurisprudenza costituzionale. Inoltre, l’ordinanza di rimessione non prospetta ulteriori o diversi motivi che non siano già stati presi in considerazione dalla sentenza n. 254 del 2004.
- Sulla natura amministrativa del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, v. sentenza citata n. 298/1986; ordinanze nn. 56 e 301/2001, nonché sentenze nn. 78/1966 e 31/1975.
- Sull’ammissibilità di questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte dei Conti in sede di controllo preventivo di legittimità, v. sentenze n. 384/1991 e n. 25/1993.
- Sull’ammissibilità di questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte dei Conti nell’esercizio delle funzioni di controllo: sentenze nn. 226/1976, 384/1991 e 168/1992.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
31/12/1992
n. 545
art. 44
co.
legge
28/12/2001
n. 448
art. 12
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 108
Altri parametri e norme interposte