Ordinanza 393/2004 (ECLI:IT:COST:2004:393)
Massima numero 28944
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
13/12/2004; Decisione del
13/12/2004
Deposito del 17/12/2004; Pubblicazione in G. U. 22/12/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo civile - Controversie relative ai contratti conclusi secondo le modalità di cui all’art. 1342 cod. civ. (cosiddetti contratti di massa) - Esclusione del giudizio secondo equità, indipendentemente dal valore, e istituzione del grado di appello anche per i contratti di importo inferiore ai millecento euro - Denunciata lesione del principio di eguaglianza, irragionevolezza, lesione del diritto di difesa - Carenza di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Processo civile - Controversie relative ai contratti conclusi secondo le modalità di cui all’art. 1342 cod. civ. (cosiddetti contratti di massa) - Esclusione del giudizio secondo equità, indipendentemente dal valore, e istituzione del grado di appello anche per i contratti di importo inferiore ai millecento euro - Denunciata lesione del principio di eguaglianza, irragionevolezza, lesione del diritto di difesa - Carenza di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Testo
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell’art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2003, n. 63, nella parte in cui sottrae al giudizio secondo equità tutte le controversie relative ai contratti conclusi secondo le modalità di cui all’art. 1342 cod. civ., indipendentemente dal valore. Le ordinanze di rimessione, invero, sono carenti di una adeguata ed esauriente motivazione in ordine al requisito della rilevanza, solo apoditticamente affermata.
- Ordinanza citata n. 302/2004.
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell’art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2003, n. 63, nella parte in cui sottrae al giudizio secondo equità tutte le controversie relative ai contratti conclusi secondo le modalità di cui all’art. 1342 cod. civ., indipendentemente dal valore. Le ordinanze di rimessione, invero, sono carenti di una adeguata ed esauriente motivazione in ordine al requisito della rilevanza, solo apoditticamente affermata.
- Ordinanza citata n. 302/2004.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
08/02/2003
n. 18
art. 1
co.
legge
07/04/2003
n. 63
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte