Ordinanza 394/2004 (ECLI:IT:COST:2004:394)
Massima numero 28945
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente ONIDA - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
13/12/2004; Decisione del
13/12/2004
Deposito del 17/12/2004; Pubblicazione in G. U. 22/12/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARI - PROCESSO PENALE A CARICO DI PARLAMENTARE PER IL REATO DI DIFFAMAZIONE COMMESSO NEL CORSO DI UN PROGRAMMA TELEVISIVO - DELIBERAZIONE DELLA CAMERA DI APPARTENENZA DI INSINDACABILITÀ DELLE OPINIONI ESPRESSE - RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PROPOSTO DAL TRIBUNALE DI BRESCIA, IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, SECONDA SEZIONE PENALE - DENUNCIATA LESIONE DELLE ATTRIBUZIONI COSTITUZIONALMENTE GARANTITE - DELIBAZIONE SULL’AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - SUSSISTENZA DEI REQUISITI OGGETTIVO E SOGGETTIVO PER L’INSTAURAZIONE DEL CONFLITTO - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - COMUNICAZIONE E NOTIFICAZIONE.
PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARI - PROCESSO PENALE A CARICO DI PARLAMENTARE PER IL REATO DI DIFFAMAZIONE COMMESSO NEL CORSO DI UN PROGRAMMA TELEVISIVO - DELIBERAZIONE DELLA CAMERA DI APPARTENENZA DI INSINDACABILITÀ DELLE OPINIONI ESPRESSE - RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PROPOSTO DAL TRIBUNALE DI BRESCIA, IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, SECONDA SEZIONE PENALE - DENUNCIATA LESIONE DELLE ATTRIBUZIONI COSTITUZIONALMENTE GARANTITE - DELIBAZIONE SULL’AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - SUSSISTENZA DEI REQUISITI OGGETTIVO E SOGGETTIVO PER L’INSTAURAZIONE DEL CONFLITTO - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - COMUNICAZIONE E NOTIFICAZIONE.
Testo
E’ ammissibile il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Brescia nei confronti della Camera dei deputati avverso la deliberazione, adottata il 4 febbraio 2004, con la quale l’Assemblea ha dichiarato che i fatti oggetto del giudizio penale per diffamazione nei confronti di un parlamentare concernono opinioni espresse da questo nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, prima comma, Cost., in quanto vi è materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla Corte costituzionale, sussistendo i requisiti soggettivo e oggettivo di cui all’art. 37, primo comma, l. n. 87 del 1953, atteso che, in particolare, il giudice lamenta la lesione delle proprie attribuzioni costituzionalmente garantite in conseguenza dell’adozione, da parte della Camera, di una deliberazione che ha affermato, in modo da esso giudice ritenuto arbitrario, perché non corrispondente ai criteri stabiliti dalla Costituzione, l’insindacabilità delle opinioni espresse.
E’ ammissibile il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Brescia nei confronti della Camera dei deputati avverso la deliberazione, adottata il 4 febbraio 2004, con la quale l’Assemblea ha dichiarato che i fatti oggetto del giudizio penale per diffamazione nei confronti di un parlamentare concernono opinioni espresse da questo nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, prima comma, Cost., in quanto vi è materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla Corte costituzionale, sussistendo i requisiti soggettivo e oggettivo di cui all’art. 37, primo comma, l. n. 87 del 1953, atteso che, in particolare, il giudice lamenta la lesione delle proprie attribuzioni costituzionalmente garantite in conseguenza dell’adozione, da parte della Camera, di una deliberazione che ha affermato, in modo da esso giudice ritenuto arbitrario, perché non corrispondente ai criteri stabiliti dalla Costituzione, l’insindacabilità delle opinioni espresse.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
04/02/2004
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n.
art. 26
co. 3