Ordinanza 395/2004 (ECLI:IT:COST:2004:395)
Massima numero 28946
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA  - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del  13/12/2004;  Decisione del  13/12/2004
Deposito del 21/12/2004; Pubblicazione in G. U. 29/12/2004
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
PROCEDIMENTO CIVILE - SPESE PROCESSUALI - COMPENSAZIONE IN DANNO DELLA PARTE VITTORIOSA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN TEMA DI MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI E DI EFFETTIVITÀ DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE - GIUDICE RIMETTENTE PRIVO DI LEGITTIMAZIONE A SOLLEVARE LA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.

Testo
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 24 e 111 Cost., dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, “nella parte in cui consente al giudice la facoltà di compensare, in tutto o in parte e ai danni della parte rimasta vittoriosa, le spese processuali senza esporre espressa e giustificata motivazione dei “giusti motivi” di tale decisione”. La questione è irrilevante, in quanto il rimettente, una volta interpretata alla luce dei principî costituzionali (e in particolare dell’art. 111, sesto comma, Cost.) la norma che disciplina la compensazione delle spese di lite, nel senso che essa attribuisce al giudice un potere discrezionale, e non già arbitrario, di derogare alla regola legale imperniata sul principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), doveva in tali termini farne applicazione, dando quindi conto, con adeguata motivazione, dei “giusti motivi” che lo inducevano a non porre, in tutto o in parte, le spese di lite a carico della parte soccombente, laddove la prospettata esistenza di un “diritto vivente”, secondo il quale il giudice potrebbe, a suo arbitrio, motivare o non motivare la compensazione delle spese – sicché l’esercizio di tale potere discrezionale sarebbe sindacabile in sede di impugnazione solo se il giudice avesse optato, senza in alcun modo esservi vincolato, per la motivazione della sua decisione - si risolve in una regola – insindacabilità della compensazione delle spese non motivata – della quale è diretto destinatario il giudice dell’impugnazione, il quale soltanto potrebbe quindi sollevare la questione, mentre, invece, il giudice munito del potere discrezionale di compensare le spese è solo indirettamente destinatario di quel diritto vivente, e pertanto, avendo, alla stregua di tale c.d. “diritto vivente”, la facoltà, ma non l’obbligo, di non motivare il suo provvedimento, è conseguentemente tenuto a dare dell’art. 92 cod. proc. civ. una lettura conforme a Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n.   art. 92  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte