Ordinanza 405/2004 (ECLI:IT:COST:2004:405)
Massima numero 28956
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  13/12/2004;  Decisione del  13/12/2004
Deposito del 21/12/2004; Pubblicazione in G. U. 29/12/2004
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
STRANIERO - REATO DI INOTTEMPERANZA ALL’ORDINE DEL QUESTORE DI LASCIARE IL TERRITORIO NAZIONALE - ARRESTO IN FLAGRANZA OBBLIGATORIO - QUESTIONE SOLLEVATA DA GIUDICE CHE AVEVA ESAURITO LA SUA COGNIZIONE IN RELAZIONE ALLA DISPOSIZIONE CENSURATA - DIFETTO DI RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.

Testo
Sono manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 13, terzo comma, Cost., dell'art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio dell'autore del fatto per i reati di cui “ai commi 5-ter e 5-quater” dello stesso articolo, in quanto sono state sollevate nel corso del giudizio direttissimo, dopo che il giudice aveva già provveduto alla convalida dell’arresto ed aveva, perciò, ormai esaurito la sua cognizione in relazione alla disposizione oggetto di censura.

- Sul difetto di rilevanza per avere il giudice 'a quo' esaurito la propria cognizione in relazione alla disposizione denunciata, cfr. le ordinanze n. 301 e n. 401/1997, n. 59, n. 118 e n. 171/1998, n. 40/1999 citate.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 14  co. 5

legge  30/07/2002  n. 189  art. 13  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 13  co. 3

Altri parametri e norme interposte