Ordinanza 406/2004 (ECLI:IT:COST:2004:406)
Massima numero 28957
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  13/12/2004;  Decisione del  13/12/2004
Deposito del 21/12/2004; Pubblicazione in G. U. 29/12/2004
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
STRANIERO - REATO DI INOTTEMPERANZA ALL’ORDINE DEL QUESTORE DI LASCIARE IL TERRITORIO NAZIONALE - ARRESTO IN FLAGRANZA OBBLIGATORIO - SOPRAVVENUTA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DELLA NORMA CENSURATA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.

Testo
Vanno restituiti al giudice 'a quo' gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 Cost., dell'art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio dell'autore del fatto per il reato, di cui al comma 5-ter dello stesso articolo, nel testo precedente alle modifiche recate dal d.l. 14 settembre 2004, n. 241, convertito con modificazioni nella l. 12 novembre 2004, n. 271, di inottemperanza all’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale, in quanto, successivamente alle ordinanze di rimessione, la Corte costituzionale, con sent. n. 223 del 2004, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 5-quinquies, del d. lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo articolo è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 14  co. 5

legge  30/07/2002  n. 189  art. 13  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte