Sentenza 412/2004 (ECLI:IT:COST:2004:412)
Massima numero 28965
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
13/12/2004; Decisione del
13/12/2004
Deposito del 23/12/2004; Pubblicazione in G. U. 29/12/2004
Titolo
AMBIENTE - ATTIVITÀ INDUSTRIALI - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - COMPETENZA STATALE “SENTITE LE REGIONI INTERESSATE” - MANCATO RICHIAMO ALLE PROVINCE AUTONOME - RICORSO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - LAMENTATA LESIONE DELLA SFERA DI ATTRIBUZIONI DELLA PROVINCIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
AMBIENTE - ATTIVITÀ INDUSTRIALI - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - COMPETENZA STATALE “SENTITE LE REGIONI INTERESSATE” - MANCATO RICHIAMO ALLE PROVINCE AUTONOME - RICORSO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - LAMENTATA LESIONE DELLA SFERA DI ATTRIBUZIONI DELLA PROVINCIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli articoli 8, numeri 3), 5), 13), 14), 21), 24), 9, numero 10), e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nonché alle relative norme di attuazione, dell'art.77, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede che l'autorizzazione integrata ambientale sia rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, “sentite le regioni interessate”, senza alcun richiamo alle Province autonome. Poiché, infatti, le disposizioni legislative statali devono essere interpretate in modo da assicurarne la conformità con la posizione costituzionalmente garantita alle Province autonome del Trentino-Alto Adige, risolvendosi l'esplicita affermazione della salvezza delle competenze provinciali, in difetto di indici contrari, nell'implicita conferma della sfera di attribuzioni delle Province autonome, fondata sullo statuto speciale e sulle relative norme di attuazione, nella specie è agevole ricavare un’interpretazione rispettosa della posizione costituzionalmente garantita alla ricorrente, in assenza di un espresso riferimento nella norma censurata alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome e in presenza della clausola di salvaguardia delle competenze delle autonomie speciali contenuta nell'art. 95, comma 2, di tal che la disposizione impugnata non può intendersi nel senso di trasferire alla competenza statale autorizzazioni in materia ambientale che già appartengano alla competenza provinciale o di ridurre il ruolo delle determinazioni provinciali nell'ambito delle procedure di competenza statale.
- Sull’interpretazione delle disposizioni legislative statali in modo conforme alla posizione costituzionalmente garantita delle Province autonome, cfr. le sentenze n. 520/2000, n. 170/2001 e n. 406/2001.
- In ordine alla valenza, in disposizioni legislative statali, della clausola di salvaguardia delle competenze delle Province autonome, vedi sentenza n. 228/2003.
E’ infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli articoli 8, numeri 3), 5), 13), 14), 21), 24), 9, numero 10), e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nonché alle relative norme di attuazione, dell'art.77, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede che l'autorizzazione integrata ambientale sia rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, “sentite le regioni interessate”, senza alcun richiamo alle Province autonome. Poiché, infatti, le disposizioni legislative statali devono essere interpretate in modo da assicurarne la conformità con la posizione costituzionalmente garantita alle Province autonome del Trentino-Alto Adige, risolvendosi l'esplicita affermazione della salvezza delle competenze provinciali, in difetto di indici contrari, nell'implicita conferma della sfera di attribuzioni delle Province autonome, fondata sullo statuto speciale e sulle relative norme di attuazione, nella specie è agevole ricavare un’interpretazione rispettosa della posizione costituzionalmente garantita alla ricorrente, in assenza di un espresso riferimento nella norma censurata alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome e in presenza della clausola di salvaguardia delle competenze delle autonomie speciali contenuta nell'art. 95, comma 2, di tal che la disposizione impugnata non può intendersi nel senso di trasferire alla competenza statale autorizzazioni in materia ambientale che già appartengano alla competenza provinciale o di ridurre il ruolo delle determinazioni provinciali nell'ambito delle procedure di competenza statale.
- Sull’interpretazione delle disposizioni legislative statali in modo conforme alla posizione costituzionalmente garantita delle Province autonome, cfr. le sentenze n. 520/2000, n. 170/2001 e n. 406/2001.
- In ordine alla valenza, in disposizioni legislative statali, della clausola di salvaguardia delle competenze delle Province autonome, vedi sentenza n. 228/2003.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2002
n. 289
art. 77
co. 4
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
statuto regione Trentino Alto Adige
art.
Altri parametri e norme interposte