Sentenza 414/2004 (ECLI:IT:COST:2004:414)
Massima numero 28968
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
13/12/2004; Decisione del
13/12/2004
Deposito del 23/12/2004; Pubblicazione in G. U. 29/12/2004
Titolo
FINANZA PUBBLICA - TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE PER CONTRIBUTI ALLA PRODUZIONE E AGLI INVESTIMENTI - COSTITUZIONE DI FONDI ROTATIVI GESTITI CON DECRETI MINISTERIALI - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA RESIDUALE ESCLUSIVA, DELL’AUTONOMIA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA DELLA REGIONE - CENSURA DI NORME NON DIRETTAMENTE LESIVE DELLE ATTRIBUZIONI REGIONALI - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
FINANZA PUBBLICA - TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE PER CONTRIBUTI ALLA PRODUZIONE E AGLI INVESTIMENTI - COSTITUZIONE DI FONDI ROTATIVI GESTITI CON DECRETI MINISTERIALI - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA RESIDUALE ESCLUSIVA, DELL’AUTONOMIA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA DELLA REGIONE - CENSURA DI NORME NON DIRETTAMENTE LESIVE DELLE ATTRIBUZIONI REGIONALI - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117, commi terzo e quarto, 118 e 119 Cost., dell'art. 72, commi 1, 2 e 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a tenore dei quali le somme iscritte nei capitoli del bilancio dello Stato, aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti, affluiscono ad appositi fondi rotativi in ciascuno stato di previsione della spesa, sono attribuiti, sulla base dei principi indicati al comma 2, secondo criteri e modalità stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro competente, con «decreti interministeriali di natura non regolamentare», che, al fine di assicurare la continuità delle concessioni, dovranno essere emanati nei sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge, ovvero, in caso di loro mancata adozione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La lamentata lesione delle competenze regionali, rappresentata dall'intervento finanziario diretto dello Stato in materia sottratta alla competenza statale, non è infatti imputabile alla normativa impugnata, ma piuttosto eventualmente riconducibile alle diverse disposizioni di legge in virtù delle quali avviene l'iscrizione, nel bilancio dello Stato, di somme «aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti», essendo tale destinazione imposta alle somme che la Regione ricorrente ritiene contrastante con il riparto delle competenze a suo avviso delineato dai parametri costituzionali evocati, laddove le disposizioni impugnate si limitano a disciplinare la gestione di quelle somme secondo modalità coerenti con la loro preesistente natura di stanziamento statale finalizzato alla erogazione di contributi alle imprese, senza arrecare, di per sé, alcuna ulteriore lesione dell'autonomia legislativa e finanziaria regionale.
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117, commi terzo e quarto, 118 e 119 Cost., dell'art. 72, commi 1, 2 e 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a tenore dei quali le somme iscritte nei capitoli del bilancio dello Stato, aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti, affluiscono ad appositi fondi rotativi in ciascuno stato di previsione della spesa, sono attribuiti, sulla base dei principi indicati al comma 2, secondo criteri e modalità stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro competente, con «decreti interministeriali di natura non regolamentare», che, al fine di assicurare la continuità delle concessioni, dovranno essere emanati nei sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge, ovvero, in caso di loro mancata adozione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La lamentata lesione delle competenze regionali, rappresentata dall'intervento finanziario diretto dello Stato in materia sottratta alla competenza statale, non è infatti imputabile alla normativa impugnata, ma piuttosto eventualmente riconducibile alle diverse disposizioni di legge in virtù delle quali avviene l'iscrizione, nel bilancio dello Stato, di somme «aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti», essendo tale destinazione imposta alle somme che la Regione ricorrente ritiene contrastante con il riparto delle competenze a suo avviso delineato dai parametri costituzionali evocati, laddove le disposizioni impugnate si limitano a disciplinare la gestione di quelle somme secondo modalità coerenti con la loro preesistente natura di stanziamento statale finalizzato alla erogazione di contributi alle imprese, senza arrecare, di per sé, alcuna ulteriore lesione dell'autonomia legislativa e finanziaria regionale.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2002
n. 289
art. 72
co. 1
legge
27/12/2002
n. 289
art. 72
co. 2
legge
27/12/2002
n. 289
art. 72
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte