Sentenza 414/2004 (ECLI:IT:COST:2004:414)
Massima numero 28969
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
13/12/2004; Decisione del
13/12/2004
Deposito del 23/12/2004; Pubblicazione in G. U. 29/12/2004
Titolo
FINANZA PUBBLICA - TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE PER CONTRIBUTI ALLA PRODUZIONE E AGLI INVESTIMENTI - COSTITUZIONE DI FONDI ROTATIVI GESTITI CON DECRETI MINISTERIALI - MODALITÀ E LIMITI DI SPESA VINCOLANTI PER LE REGIONI - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DENUNCIATA LESIONE DELL’AUTONOMIA LEGISLATIVA E FINANZIARIA DELLA REGIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
FINANZA PUBBLICA - TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE PER CONTRIBUTI ALLA PRODUZIONE E AGLI INVESTIMENTI - COSTITUZIONE DI FONDI ROTATIVI GESTITI CON DECRETI MINISTERIALI - MODALITÀ E LIMITI DI SPESA VINCOLANTI PER LE REGIONI - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DENUNCIATA LESIONE DELL’AUTONOMIA LEGISLATIVA E FINANZIARIA DELLA REGIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117, commi terzo e quarto, 118 e 119 Cost., dell'art. 72, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo il quale, ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui allo stesso art. 72 costituiscono norme di principio e di coordinamento, sicché gli enti interessati provvedono ad adeguare ad esse i propri interventi. Le disposizioni dell’art. 72 vincolanti per le Regioni - secondo la più corretta lettura dei commi precedenti la disposizione impugnata, quelle di cui al comma 2 relative: a) all'ammontare minimo della quota di contributo soggetta a rimborso; b) alla decorrenza e durata massima del piano di rimborso; c) alla misura minima del tasso d'interesse da applicare alle somme rimborsate -, indipendentemente dalla loro autoqualificazione come norme di principio e di coordinamento, dirette come sono a fissare un limite al costo degli interventi, anche regionali, di contribuzione alla produzione e agli investimenti, sono norme aventi finalità di contenimento della spesa pubblica regionale e intese, dunque, ad incidere sulla finanza regionale: ed il coordinamento della finanza pubblica, cui fa riferimento l'art. 117, comma terzo, Cost., più che una materia è una funzione spettante, a livello nazionale, e quanto alla finanza pubblica nel suo complesso, allo Stato; ciò non esclude nondimeno, ed in tal senso va letto il richiamo alla competenza concorrente di cui alla norma costituzionale, che il coordinamento incidente sulla spesa regionale debba limitarsi a porre i principi ai quali la Regione deve ispirare la sua condotta finanziaria, lasciando, poi, alla Regione la statuizione delle regole di dettaglio della condotta medesima, il che è appunto dato di ravvisare nella specie, ponendo la norma impugnata esclusivamente limiti massimi all'onerosità, sotto diversi aspetti, degli interventi regionali di sostegno all'imprenditoria, senza invadere la sfera di competenza riservata al legislatore regionale.
E’ infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117, commi terzo e quarto, 118 e 119 Cost., dell'art. 72, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo il quale, ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui allo stesso art. 72 costituiscono norme di principio e di coordinamento, sicché gli enti interessati provvedono ad adeguare ad esse i propri interventi. Le disposizioni dell’art. 72 vincolanti per le Regioni - secondo la più corretta lettura dei commi precedenti la disposizione impugnata, quelle di cui al comma 2 relative: a) all'ammontare minimo della quota di contributo soggetta a rimborso; b) alla decorrenza e durata massima del piano di rimborso; c) alla misura minima del tasso d'interesse da applicare alle somme rimborsate -, indipendentemente dalla loro autoqualificazione come norme di principio e di coordinamento, dirette come sono a fissare un limite al costo degli interventi, anche regionali, di contribuzione alla produzione e agli investimenti, sono norme aventi finalità di contenimento della spesa pubblica regionale e intese, dunque, ad incidere sulla finanza regionale: ed il coordinamento della finanza pubblica, cui fa riferimento l'art. 117, comma terzo, Cost., più che una materia è una funzione spettante, a livello nazionale, e quanto alla finanza pubblica nel suo complesso, allo Stato; ciò non esclude nondimeno, ed in tal senso va letto il richiamo alla competenza concorrente di cui alla norma costituzionale, che il coordinamento incidente sulla spesa regionale debba limitarsi a porre i principi ai quali la Regione deve ispirare la sua condotta finanziaria, lasciando, poi, alla Regione la statuizione delle regole di dettaglio della condotta medesima, il che è appunto dato di ravvisare nella specie, ponendo la norma impugnata esclusivamente limiti massimi all'onerosità, sotto diversi aspetti, degli interventi regionali di sostegno all'imprenditoria, senza invadere la sfera di competenza riservata al legislatore regionale.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2002
n. 289
art. 72
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte