Ordinanza 415/2004 (ECLI:IT:COST:2004:415)
Massima numero 28970
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  13/12/2004;  Decisione del  13/12/2004
Deposito del 23/12/2004; Pubblicazione in G. U. 29/12/2004
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
REGIONE CAMPANIA - EDILIZIA E URBANISTICA - COSTRUZIONE DI PARCHEGGI IN AREE LIBERE - TITOLI ABILITATIVI - AUTORIZZAZIONE GRATUITA ANZICHÉ CONCESSIONE - NORMA EXTRAPENALE INTEGRATIVA DI NORME PENALI - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO PENALE IN RELAZIONE ALLE DIVERSE DISCIPLINE REGIONALI, LESIONE DI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA LEGISLAZIONE STATALE IN MATERIA URBANISTICA, LESIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO IN MATERIA DI TUTELA DELL’AMBIENTE E IN MATERIA PENALE - INSUFFICIENTE DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE OGGETTO DEL GIUDIZIO 'A QUO', IN PRESENZA DI NORMA RIFERIBILE AD UNA PLURALITÀ DI IPOTESI, MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA PARZIALE E INADEGUATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
E’ manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 117 Cost., dell'art. 6, comma 2, della legge della Regione Campania 28 novembre 2001, n. 19, nella parte in cui richiede l'autorizzazione gratuita, anziché la concessione, per la realizzazione di parcheggi che non abbiano i requisiti ai quali la legge n. 122 del 1989 subordina l'applicazione del regime agevolato da essa previsto. In primo luogo, infatti, il rimettente omette di descrivere la tipologia dei parcheggi oggetto del procedimento penale, il che non consente di verificare a quale delle ipotesi regolate dalla norma impugnata la condotta degli imputati sarebbe riconducibile, di valutare compiutamente la rilevanza della questione, atteso che la norma si riferisce ad una pluralità di ipotesi, e neppure di individuare esattamente l’oggetto del giudizio; in secondo luogo, la rilevanza della questione è motivata su un assunto – l’aver determinato la norma censurata un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo tale da imporre, alla luce dei principî generali regolativi della materia, l’assoluzione degli imputati – fondato su indirizzo interpretativo che comunque subordina l’applicabilità dell’art. 2 c.p. alla condizione, da verificare caso per caso, che la modifica o l’abrogazione delle norme extrapenali incida sullo stesso giudizio di disvalore della condotta incriminata sotteso alla comminatoria di pena, e non si limiti soltanto a precisare la fattispecie precettiva, verifica completamente omessa nell’ordinanza di rimessione, la cui motivazione sulla rilevanza risulta quindi omessa e inadeguata; infine, nel sollevare la questione in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost., il rimettente individua i principî fondamentali della legislazione statale, che assume violati dalla norma regionale, attraverso il richiamo sia della normativa “già in vigore al momento della introduzione della legge regionale” – legge n. 47 del 1985 e legge n. 122 del 1989 – sia “della legislazione attualmente in vigore” e cioè del d.P.R. n. 380 del 2001, non specificando, così, quale sia il parametro interposto asseritamente violato dalla disposizione denunciata, mostrando di ritenere i principî fondamentali posti dalle due normative sostanzialmente equivalenti e trascurando, invece, di valutare le modifiche alla disciplina dei titoli abilitativi introdotte dal d.P.R. n. 380 del 2001, nonché le conseguenze che ciò determina sulla normativa regionale preesistente, e, segnatamente, le conseguenze del riconoscimento espresso alle Regioni del potere di ampliare, o restringere, l'ambito degli interventi soggetti a DIA ovvero a permesso di costruire, fermo restando il regime sanzionatorio previsto dal testo unico (art. 10, comma 3, e art. 22, comma 4, del d.P.R. n. 380 del 2001).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania  28/11/2001  n. 19  art. 6  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte