Ordinanza 416/2004 (ECLI:IT:COST:2004:416)
Massima numero 28972
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
13/12/2004; Decisione del
13/12/2004
Deposito del 23/12/2004; Pubblicazione in G. U. 29/12/2004
Massime associate alla pronuncia:
28971
Titolo
REGIONE UMBRIA - CONDONO EDILIZIO STRAORDINARIO - DISCIPLINA REGIONALE SOSTITUTIVA DELLE NORME STATALI DI DETTAGLIO - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO NELLE MATERIE DELL’ORDINAMENTO PENALE E DELLA TUTELA DELL’AMBIENTE, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO IN RELAZIONE ALLE DIVERSE DISCIPLINE REGIONALI, INGERENZA NELLA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE DELLO STATO, LESIONE DELLE COMPETENZE STATALI IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA E DI DETERMINAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO, PREGIUDIZIO DELL’UNITÀ DELLA REPUBBLICA - CESSATA EFFICACIA DELLE NORME CENSURATE CON ASSENZA DI EFFETTI LESIVI NEL TEMPO DI VIGENZA - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
REGIONE UMBRIA - CONDONO EDILIZIO STRAORDINARIO - DISCIPLINA REGIONALE SOSTITUTIVA DELLE NORME STATALI DI DETTAGLIO - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO NELLE MATERIE DELL’ORDINAMENTO PENALE E DELLA TUTELA DELL’AMBIENTE, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO IN RELAZIONE ALLE DIVERSE DISCIPLINE REGIONALI, INGERENZA NELLA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE DELLO STATO, LESIONE DELLE COMPETENZE STATALI IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA E DI DETERMINAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO, PREGIUDIZIO DELL’UNITÀ DELLA REPUBBLICA - CESSATA EFFICACIA DELLE NORME CENSURATE CON ASSENZA DI EFFETTI LESIVI NEL TEMPO DI VIGENZA - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
Testo
E’ cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 5, 81, 117, secondo comma, lettere l) e s), e terzo comma, 119 e 127 Cost., degli articoli 2 e 46 della legge della Regione Umbria n. 1 del 2004, in quanto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 2004, che ha riconosciuto alle Regioni un ruolo indefettibile «nella attuazione della legislazione sul condono edilizio straordinario», evidenziando come, ai fini della operatività della relativa disciplina statale non colpita dalla declaratoria di incostituzionalità, lo Stato dovesse sollecitamente provvedere alla fissazione di un termine entro il quale le Regioni potessero «determinare tutte le specificazioni cui sono chiamate dall'art. 32» del decreto-legge n. 269 del 2003, quale risulta a seguito della medesima sentenza n. 196 del 2004, ed evidenziando altresì come «la facoltà degli interessati di presentare la domanda di condono dovrà essere esercitabile in un termine ragionevole a partire dalla scadenza del termine ultimo posto alle Regioni per l'esercizio del loro potere legislativo» - termine individuato, dallo stesso art. 5 del d.l. n. 168 del 2004, nel 12 novembre 2004 -, la Regione Umbria è intervenuta con la legge regionale 3 novembre 2004, n. 21, facendo così cessare l'effetto sospensivo previsto dalle disposizioni impugnate, sicché nessun effetto lesivo può ritenersi prodotto per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore delle disposizioni della legge regionale oggetto del giudizio e la pubblicazione della sentenza n. 196 del 2004, in quanto le prime non hanno precluso la mera presentazione delle domande di condono edilizio, la cui efficacia è stata esplicitamente fatta salva dalla seconda, e considerato, comunque, che il d.l. n. 168 del 2004, così come attuato dalla legge regionale n. 21 del 2004, ha riaperto la procedura per la presentazione delle domande di condono.
- Sul condono edilizio previsto dal d.l. n. 269 del 2003, cfr. sentenza n. 196/2004 citata.
E’ cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 5, 81, 117, secondo comma, lettere l) e s), e terzo comma, 119 e 127 Cost., degli articoli 2 e 46 della legge della Regione Umbria n. 1 del 2004, in quanto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 2004, che ha riconosciuto alle Regioni un ruolo indefettibile «nella attuazione della legislazione sul condono edilizio straordinario», evidenziando come, ai fini della operatività della relativa disciplina statale non colpita dalla declaratoria di incostituzionalità, lo Stato dovesse sollecitamente provvedere alla fissazione di un termine entro il quale le Regioni potessero «determinare tutte le specificazioni cui sono chiamate dall'art. 32» del decreto-legge n. 269 del 2003, quale risulta a seguito della medesima sentenza n. 196 del 2004, ed evidenziando altresì come «la facoltà degli interessati di presentare la domanda di condono dovrà essere esercitabile in un termine ragionevole a partire dalla scadenza del termine ultimo posto alle Regioni per l'esercizio del loro potere legislativo» - termine individuato, dallo stesso art. 5 del d.l. n. 168 del 2004, nel 12 novembre 2004 -, la Regione Umbria è intervenuta con la legge regionale 3 novembre 2004, n. 21, facendo così cessare l'effetto sospensivo previsto dalle disposizioni impugnate, sicché nessun effetto lesivo può ritenersi prodotto per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore delle disposizioni della legge regionale oggetto del giudizio e la pubblicazione della sentenza n. 196 del 2004, in quanto le prime non hanno precluso la mera presentazione delle domande di condono edilizio, la cui efficacia è stata esplicitamente fatta salva dalla seconda, e considerato, comunque, che il d.l. n. 168 del 2004, così come attuato dalla legge regionale n. 21 del 2004, ha riaperto la procedura per la presentazione delle domande di condono.
- Sul condono edilizio previsto dal d.l. n. 269 del 2003, cfr. sentenza n. 196/2004 citata.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Umbria
18/02/2004
n. 1
art. 2
co.
legge della Regione Umbria
18/02/2004
n. 1
art. 46
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 81
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 127
Altri parametri e norme interposte