Ordinanza 418/2004 (ECLI:IT:COST:2004:418)
Massima numero 28974
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
13/12/2004; Decisione del
13/12/2004
Deposito del 23/12/2004; Pubblicazione in G. U. 29/12/2004
Massime associate alla pronuncia:
28975
Titolo
PROCESSO PENALE - MUTAMENTO DELLA PERSONA FISICA DEL GIUDICE MONOCRATICO O DELLA COMPOSIZIONE DEL GIUDICE COLLEGIALE - UTILIZZABILITÀ DEGLI ATTI ASSUNTI IN PRECEDENZA DA GIUDICE DIVERSO - SUBORDINAZIONE AL CONSENSO DELLE PARTI - DENUNCIATA LESIONE DEI PRINCIPI DI PARITÀ DELLE PARTI, DI IMMEDIATEZZA E IMMUTABILITÀ DEL GIUDICE, DI RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO, DI EGUAGLIANZA RISPETTO ALLA DISCIPLINA SULLA UTILIZZABILITÀ DEGLI ATTI NON RIPETIBILI COMPIUTI NELLA FASE DELLE INDAGINI, DEL DIRITTO DI DIFESA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
PROCESSO PENALE - MUTAMENTO DELLA PERSONA FISICA DEL GIUDICE MONOCRATICO O DELLA COMPOSIZIONE DEL GIUDICE COLLEGIALE - UTILIZZABILITÀ DEGLI ATTI ASSUNTI IN PRECEDENZA DA GIUDICE DIVERSO - SUBORDINAZIONE AL CONSENSO DELLE PARTI - DENUNCIATA LESIONE DEI PRINCIPI DI PARITÀ DELLE PARTI, DI IMMEDIATEZZA E IMMUTABILITÀ DEL GIUDICE, DI RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO, DI EGUAGLIANZA RISPETTO ALLA DISCIPLINA SULLA UTILIZZABILITÀ DEGLI ATTI NON RIPETIBILI COMPIUTI NELLA FASE DELLE INDAGINI, DEL DIRITTO DI DIFESA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., degli artt. 511, comma 2, 525 e 526 cod. proc. pen., per la lamentata irragionevole diversità del regime della ripetizione delle prove orali già assunte nell'ipotesi di rinnovazione del dibattimento a causa del mutamento della persona del giudice monocratico o della composizione del giudice collegiale rispetto alla disciplina dei casi previsti dall'art. 190-bis cod. proc. pen., nonché per contrasto con il principio di ragionevole durata del processo, in quanto l’ordinanza di rimessione è del tutto priva della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio 'a quo' e non contiene alcuna motivazione in ordine alla rilevanza.
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., degli artt. 511, comma 2, 525 e 526 cod. proc. pen., per la lamentata irragionevole diversità del regime della ripetizione delle prove orali già assunte nell'ipotesi di rinnovazione del dibattimento a causa del mutamento della persona del giudice monocratico o della composizione del giudice collegiale rispetto alla disciplina dei casi previsti dall'art. 190-bis cod. proc. pen., nonché per contrasto con il principio di ragionevole durata del processo, in quanto l’ordinanza di rimessione è del tutto priva della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio 'a quo' e non contiene alcuna motivazione in ordine alla rilevanza.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 500
co.
codice di procedura penale
n.
art. 511
co. 2
codice di procedura penale
n.
art. 511
co.
codice di procedura penale
n.
art. 514
co.
codice di procedura penale
n.
art. 525
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte