Ordinanza 418/2004 (ECLI:IT:COST:2004:418)
Massima numero 28975
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
13/12/2004; Decisione del
13/12/2004
Deposito del 23/12/2004; Pubblicazione in G. U. 29/12/2004
Massime associate alla pronuncia:
28974
Titolo
PROCESSO PENALE - MUTAMENTO DELLA PERSONA FISICA DEL GIUDICE MONOCRATICO O DELLA COMPOSIZIONE DEL GIUDICE COLLEGIALE - UTILIZZABILITÀ DEGLI ATTI ASSUNTI IN PRECEDENZA DA GIUDICE DIVERSO - SUBORDINAZIONE AL CONSENSO DELLE PARTI - DENUNCIATA LESIONE DEI PRINCIPI DI PARITÀ DELLE PARTI, DI IMMEDIATEZZA E IMMUTABILITÀ DEL GIUDICE, DI RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO, DI EGUAGLIANZA RISPETTO ALLA DISCIPLINA SULLA UTILIZZABILITÀ DEGLI ATTI NON RIPETIBILI COMPIUTI NELLA FASE DELLE INDAGINI - OMESSA DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE OGGETTO DEL GIUDIZIO 'A QUO' E CARENZA DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
PROCESSO PENALE - MUTAMENTO DELLA PERSONA FISICA DEL GIUDICE MONOCRATICO O DELLA COMPOSIZIONE DEL GIUDICE COLLEGIALE - UTILIZZABILITÀ DEGLI ATTI ASSUNTI IN PRECEDENZA DA GIUDICE DIVERSO - SUBORDINAZIONE AL CONSENSO DELLE PARTI - DENUNCIATA LESIONE DEI PRINCIPI DI PARITÀ DELLE PARTI, DI IMMEDIATEZZA E IMMUTABILITÀ DEL GIUDICE, DI RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO, DI EGUAGLIANZA RISPETTO ALLA DISCIPLINA SULLA UTILIZZABILITÀ DEGLI ATTI NON RIPETIBILI COMPIUTI NELLA FASE DELLE INDAGINI - OMESSA DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE OGGETTO DEL GIUDIZIO 'A QUO' E CARENZA DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., degli artt. 500, 511, comma 2, 511-bis, 514 e 525, comma 2, cod. proc. pen., in quanto, in caso di mutamento della persona fisica del giudice monocratico o della composizione del giudice collegiale, impongono, alla stregua dell'interpretazione delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, di disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ove sia richiesta da una delle parti. Premesso, infatti, che, da un lato, il principio di ragionevole durata del processo deve essere contemperato con le esigenze di tutela di altri diritti e interessi costituzionalmente garantiti rilevanti nel processo penale, non prestandosi tale contemperamento, ove risulti, come nel caso di specie, non irragionevolmente realizzato, a censure sul terreno costituzionale, e che, dall’altro, quanto al principio di parità delle parti, quella che chiede la rinnovazione della prova esercita il proprio diritto, garantito dai principî di oralità e immediatezza che connotano il codice di rito, all'assunzione della prova davanti al giudice chiamato a decidere, è erroneo il presupposto interpretativo, dal quale muove una delle ordinanze di remissione, che gli atti assunti dal giudice poi sostituito siano in ogni caso inutilizzabili, anche se divenuti irripetibili, perché non tiene conto di quanto disposto dall'art. 511 cod. proc. pen. in tema di utilizzabilità dei verbali di atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento; quanto, poi, alla minore genuinità della 'nuova' prova in considerazione della perdita dell'«effetto sorpresa» che contraddistingue la prima assunzione, il rimettente sembra non considerare che la prova acquisita davanti al giudice poi sostituito fa legittimamente parte del fascicolo per il dibattimento, ed è quindi anch'essa utilizzabile ai fini della decisione e delle 'contestazioni'. Infine, in ordine all'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., che subordinerebbe al consenso delle parti l'utilizzabilità degli atti assunti davanti ad un giudice poi sostituito, diversamente da quanto previsto dall'art. 190-bis cod. proc. pen., la disciplina assunta quale 'tertium comparationis', derogando ai principî di oralità e di immediatezza a cui è ispirato l'ordinamento processuale, oltre a non avere contenuto costituzionalmente vincolato, ha carattere eccezionale e non potrebbe quindi essere estesa oltre i casi espressamente previsti.
- Sull’utilizzabilità dei verbali di atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento alla stregua dell’art. 511 cod. proc. pen., vedi sentenza n. 17/1994 e ordinanza n. 399/2001.
- Sulla subordinazione al consenso delle parti dell’utilizzabilità degli atti assunti davanti ad un giudice poi sostituito, ai sensi dell’art. 525, comma 2, cod. proc. pen., cfr. ordinanza n. 73/2003.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., degli artt. 500, 511, comma 2, 511-bis, 514 e 525, comma 2, cod. proc. pen., in quanto, in caso di mutamento della persona fisica del giudice monocratico o della composizione del giudice collegiale, impongono, alla stregua dell'interpretazione delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, di disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ove sia richiesta da una delle parti. Premesso, infatti, che, da un lato, il principio di ragionevole durata del processo deve essere contemperato con le esigenze di tutela di altri diritti e interessi costituzionalmente garantiti rilevanti nel processo penale, non prestandosi tale contemperamento, ove risulti, come nel caso di specie, non irragionevolmente realizzato, a censure sul terreno costituzionale, e che, dall’altro, quanto al principio di parità delle parti, quella che chiede la rinnovazione della prova esercita il proprio diritto, garantito dai principî di oralità e immediatezza che connotano il codice di rito, all'assunzione della prova davanti al giudice chiamato a decidere, è erroneo il presupposto interpretativo, dal quale muove una delle ordinanze di remissione, che gli atti assunti dal giudice poi sostituito siano in ogni caso inutilizzabili, anche se divenuti irripetibili, perché non tiene conto di quanto disposto dall'art. 511 cod. proc. pen. in tema di utilizzabilità dei verbali di atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento; quanto, poi, alla minore genuinità della 'nuova' prova in considerazione della perdita dell'«effetto sorpresa» che contraddistingue la prima assunzione, il rimettente sembra non considerare che la prova acquisita davanti al giudice poi sostituito fa legittimamente parte del fascicolo per il dibattimento, ed è quindi anch'essa utilizzabile ai fini della decisione e delle 'contestazioni'. Infine, in ordine all'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., che subordinerebbe al consenso delle parti l'utilizzabilità degli atti assunti davanti ad un giudice poi sostituito, diversamente da quanto previsto dall'art. 190-bis cod. proc. pen., la disciplina assunta quale 'tertium comparationis', derogando ai principî di oralità e di immediatezza a cui è ispirato l'ordinamento processuale, oltre a non avere contenuto costituzionalmente vincolato, ha carattere eccezionale e non potrebbe quindi essere estesa oltre i casi espressamente previsti.
- Sull’utilizzabilità dei verbali di atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento alla stregua dell’art. 511 cod. proc. pen., vedi sentenza n. 17/1994 e ordinanza n. 399/2001.
- Sulla subordinazione al consenso delle parti dell’utilizzabilità degli atti assunti davanti ad un giudice poi sostituito, ai sensi dell’art. 525, comma 2, cod. proc. pen., cfr. ordinanza n. 73/2003.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 511
co. 2
codice di procedura penale
n.
art. 525
co.
codice di procedura penale
n.
art. 526
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte