Ordinanza 419/2004 (ECLI:IT:COST:2004:419)
Massima numero 28976
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
13/12/2004; Decisione del
13/12/2004
Deposito del 23/12/2004; Pubblicazione in G. U. 29/12/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
REATI E PENE - REATO DI DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA - FATTISPECIE CRIMINOSA RIFERIBILE AI SOLI “CITTADINI COMUNI”, CON ESCLUSIONE DEI PARLAMENTARI GARANTITI DALLA DISCIPLINA DELLA INSINDACABILITÀ DELLE OPINIONI - LAMENTATA DISCRIMINAZIONE IN DANNO DEI CITTADINI NON PARLAMENTARI, CON LESIONE DELLA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE DEL PENSIERO E DEL DIRITTO DI CRITICA POLITICA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
REATI E PENE - REATO DI DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA - FATTISPECIE CRIMINOSA RIFERIBILE AI SOLI “CITTADINI COMUNI”, CON ESCLUSIONE DEI PARLAMENTARI GARANTITI DALLA DISCIPLINA DELLA INSINDACABILITÀ DELLE OPINIONI - LAMENTATA DISCRIMINAZIONE IN DANNO DEI CITTADINI NON PARLAMENTARI, CON LESIONE DELLA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE DEL PENSIERO E DEL DIRITTO DI CRITICA POLITICA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 21, e “in relazione all’art. 68, primo comma” Cost., degli artt. 595, primo, secondo e terzo comma, cod. pen., e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in quanto, sanzionando penalmente la condotta del non parlamentare che manifesta il proprio pensiero mediante critiche di natura politica, discriminerebbero il comune 'cittadino' rispetto al parlamentare. Infatti, l'art. 68, primo comma, Cost. (che disciplina l'insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari nell'esercizio delle loro funzioni), norma che il remittente, nel ritenere violato il diritto alla critica politica del 'cittadino' non parlamentare, indica quale 'tertium comparationis', riconduce l'insindacabilità non al mero esercizio del diritto alla critica politica, bensì alla tutela dell'autonomia delle funzioni parlamentari, quale area di libertà politica delle Assemblee rappresentative.
- Sulla portata della garanzia posta dall’art. 68, primo comma, Cost., si vedano, da ultimo, le sentenze nn. 120, 246, 298 e 347/2004.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 21, e “in relazione all’art. 68, primo comma” Cost., degli artt. 595, primo, secondo e terzo comma, cod. pen., e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in quanto, sanzionando penalmente la condotta del non parlamentare che manifesta il proprio pensiero mediante critiche di natura politica, discriminerebbero il comune 'cittadino' rispetto al parlamentare. Infatti, l'art. 68, primo comma, Cost. (che disciplina l'insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari nell'esercizio delle loro funzioni), norma che il remittente, nel ritenere violato il diritto alla critica politica del 'cittadino' non parlamentare, indica quale 'tertium comparationis', riconduce l'insindacabilità non al mero esercizio del diritto alla critica politica, bensì alla tutela dell'autonomia delle funzioni parlamentari, quale area di libertà politica delle Assemblee rappresentative.
- Sulla portata della garanzia posta dall’art. 68, primo comma, Cost., si vedano, da ultimo, le sentenze nn. 120, 246, 298 e 347/2004.
Atti oggetto del giudizio
codice penale
n.
art. 595
co. 1
codice penale
n.
art. 595
co. 2
codice penale
n.
art. 595
co. 3
legge
08/02/1948
n. 47
art. 13
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 21
Altri parametri e norme interposte