Ordinanza 421/2004 (ECLI:IT:COST:2004:421)
Massima numero 28978
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
13/12/2004; Decisione del
13/12/2004
Deposito del 23/12/2004; Pubblicazione in G. U. 29/12/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
PROCESSO PENALE - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - INAPPLICABILITÀ DELL’ISTITUTO AL RECIDIVO REITERATO, PER PENA DETENTIVA SUPERIORE A DUE ANNI, SOLI O CONGIUNTI A PENA PECUNIARIA - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA E LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
PROCESSO PENALE - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - INAPPLICABILITÀ DELL’ISTITUTO AL RECIDIVO REITERATO, PER PENA DETENTIVA SUPERIORE A DUE ANNI, SOLI O CONGIUNTI A PENA PECUNIARIA - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA E LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., dell'art. 444, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 1, della legge 12 giugno 2003, n. 134, nella parte in cui preclude ai recidivi reiterati ai sensi dell'art. 99, quarto comma, cod. pen. di accedere all'istituto del patteggiamento qualora la pena detentiva sia superiore a due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, in quanto è coerente con le finalità perseguite in via generale dall'ordinamento penale che il legislatore, nell'ampliare l'ambito di operatività del patteggiamento – compiendo con la legge n. 134 del 2003 una scelta ritenuta dalla sent. n. 219 del 2004 certamente rientrante nella sfera di discrezionalità del legislatore e non esercitata in maniera manifestamente irragionevole -, abbia previsto specifiche esclusioni soggettive nei confronti di coloro che, da un lato, hanno dimostrato un rilevante grado di capacità a delinquere e, dall'altro, sono imputati di reati che – ove si tenga conto della determinazione della pena in concreto e della speciale diminuente di un terzo per effetto del patteggiamento - rivestono non trascurabile gravità, tanto da comportare l'applicazione di una pena detentiva superiore a due e sino a cinque anni. La condizione del soggetto recidivo, in generale, è infatti posta normalmente dal legislatore a base di un trattamento differenziato, e meno favorevole, rispetto alla posizione del soggetto incensurato, costituendo in particolare la recidiva reiterata, considerata sintomatica di una pericolosità soggettiva più intensa rispetto alle altre forme di recidiva, elemento impeditivo dell'applicazione di numerosi istituti.
- Sull’ampliamento dell’ambito di operatività del patteggiamento, cfr. sentenza n. 219/2004.
- Tra le “condizioni personali e sociali» richiamate dall'art. 3 Cost. per escludere che possano costituire il presupposto di eventuali trattamenti discriminatori, non rientrano quelle che, come la recidiva, derivano da una condotta illegale o addirittura criminosa: sentenze nn. 100/1971 e 5/1977.
- Con riferimento al divieto, posto solo nei confronti dei recidivi reiterati, di accedere a determinati benefici di natura sostanziale è esente da profili di irragionevolezza o di incoerenza la disciplina che esclude tali soggetti dalla concessione della sospensione condizionale della pena: sentenze nn. 133/1980 e 361/1991, ordinanza n. 393/1993.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., dell'art. 444, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 1, della legge 12 giugno 2003, n. 134, nella parte in cui preclude ai recidivi reiterati ai sensi dell'art. 99, quarto comma, cod. pen. di accedere all'istituto del patteggiamento qualora la pena detentiva sia superiore a due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, in quanto è coerente con le finalità perseguite in via generale dall'ordinamento penale che il legislatore, nell'ampliare l'ambito di operatività del patteggiamento – compiendo con la legge n. 134 del 2003 una scelta ritenuta dalla sent. n. 219 del 2004 certamente rientrante nella sfera di discrezionalità del legislatore e non esercitata in maniera manifestamente irragionevole -, abbia previsto specifiche esclusioni soggettive nei confronti di coloro che, da un lato, hanno dimostrato un rilevante grado di capacità a delinquere e, dall'altro, sono imputati di reati che – ove si tenga conto della determinazione della pena in concreto e della speciale diminuente di un terzo per effetto del patteggiamento - rivestono non trascurabile gravità, tanto da comportare l'applicazione di una pena detentiva superiore a due e sino a cinque anni. La condizione del soggetto recidivo, in generale, è infatti posta normalmente dal legislatore a base di un trattamento differenziato, e meno favorevole, rispetto alla posizione del soggetto incensurato, costituendo in particolare la recidiva reiterata, considerata sintomatica di una pericolosità soggettiva più intensa rispetto alle altre forme di recidiva, elemento impeditivo dell'applicazione di numerosi istituti.
- Sull’ampliamento dell’ambito di operatività del patteggiamento, cfr. sentenza n. 219/2004.
- Tra le “condizioni personali e sociali» richiamate dall'art. 3 Cost. per escludere che possano costituire il presupposto di eventuali trattamenti discriminatori, non rientrano quelle che, come la recidiva, derivano da una condotta illegale o addirittura criminosa: sentenze nn. 100/1971 e 5/1977.
- Con riferimento al divieto, posto solo nei confronti dei recidivi reiterati, di accedere a determinati benefici di natura sostanziale è esente da profili di irragionevolezza o di incoerenza la disciplina che esclude tali soggetti dalla concessione della sospensione condizionale della pena: sentenze nn. 133/1980 e 361/1991, ordinanza n. 393/1993.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 444
co. 1
legge
12/06/2003
n. 134
art. 1
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte