Ordinanza 422/2004 (ECLI:IT:COST:2004:422)
Massima numero 28979
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
15/12/2004; Decisione del
15/12/2004
Deposito del 23/12/2004; Pubblicazione in G. U. 29/12/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
STRANIERO - DISCIPLINA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE - CONDANNA A PENA DETENTIVA, ANCHE RESIDUA, NON SUPERIORE A DUE ANNI - ESPULSIONE A TITOLO DI SANZIONE ALTERNATIVA - ASSERITA LESIONE DELLA RISERVA ALLO STRANIERO DI CHIEDERE L’ESPULSIONE, DISCRIMINAZIONE DEGLI STRANIERI E, TRA COSTORO, DI QUELLI CHE HANNO COMMESSO REATI PIÙ LIEVI, LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA FINALITÀ RIEDUCATIVA DELLA PENA, LESIONE DEI PRINCIPI IN TEMA DI GIUSTO PROCESSO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
STRANIERO - DISCIPLINA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE - CONDANNA A PENA DETENTIVA, ANCHE RESIDUA, NON SUPERIORE A DUE ANNI - ESPULSIONE A TITOLO DI SANZIONE ALTERNATIVA - ASSERITA LESIONE DELLA RISERVA ALLO STRANIERO DI CHIEDERE L’ESPULSIONE, DISCRIMINAZIONE DEGLI STRANIERI E, TRA COSTORO, DI QUELLI CHE HANNO COMMESSO REATI PIÙ LIEVI, LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA FINALITÀ RIEDUCATIVA DELLA PENA, LESIONE DEI PRINCIPI IN TEMA DI GIUSTO PROCESSO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 27, terzo comma, e 111, commi primo e secondo, Cost., dell'art. 16, comma 5 e seguenti, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, della disciplina dell'espulsione, a titolo di 'sanzione alternativà alla detenzione, dello straniero che debba scontare una pena non superiore, anche quale pena residua, a due anni di reclusione o di arresto. Analoghe questioni, successivamente alle ordinanze di rimessione, sono state dichiarate manifestamente infondate, con ord. n. 226 del 2004, sul presupposto che l'espulsione prevista dalla disposizione denunciata - analogamente a quella disciplinata a titolo di sanzione sostitutiva dal comma 1 dell'art. 16 del d. lgs. n. 286 del 1998 (già art. 14 della legge 6 marzo 1998, n. 40, rimasto immutato dopo le modifiche recate dalla legge n. 189 del 2002), sulla quale si era pronunciata l'ord. n. 369 del 1999 - ha natura amministrativa, dovendo essere disposta nei confronti dello straniero che si trova in taluna delle situazioni che costituiscono il presupposto dell'espulsione amministrativa disciplinata dall'art. 13 del medesimo decreto, affermandosi che «la natura amministrativa comporta che l'istituto sia comunque assistito dalle garanzie che accompagnano l'espulsione disciplinata dall'art. 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998». Nella specie non vengono prospettati motivi nuovi o ulteriori rispetto a quelli già esaminati.
- Sull’espulsione dello straniero prevista dall'art. 16, comma 5, del d. lgs. n. 286 del 1998, cfr. l’ordinanza n. 226/2004; sull’espulsione disciplinata a titolo di sanzione sostitutiva dall’art. 16, comma 1 del d. lgs. n. 286 del 1998, cfr. ordinanza n. 369/1999.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 27, terzo comma, e 111, commi primo e secondo, Cost., dell'art. 16, comma 5 e seguenti, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, della disciplina dell'espulsione, a titolo di 'sanzione alternativà alla detenzione, dello straniero che debba scontare una pena non superiore, anche quale pena residua, a due anni di reclusione o di arresto. Analoghe questioni, successivamente alle ordinanze di rimessione, sono state dichiarate manifestamente infondate, con ord. n. 226 del 2004, sul presupposto che l'espulsione prevista dalla disposizione denunciata - analogamente a quella disciplinata a titolo di sanzione sostitutiva dal comma 1 dell'art. 16 del d. lgs. n. 286 del 1998 (già art. 14 della legge 6 marzo 1998, n. 40, rimasto immutato dopo le modifiche recate dalla legge n. 189 del 2002), sulla quale si era pronunciata l'ord. n. 369 del 1999 - ha natura amministrativa, dovendo essere disposta nei confronti dello straniero che si trova in taluna delle situazioni che costituiscono il presupposto dell'espulsione amministrativa disciplinata dall'art. 13 del medesimo decreto, affermandosi che «la natura amministrativa comporta che l'istituto sia comunque assistito dalle garanzie che accompagnano l'espulsione disciplinata dall'art. 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998». Nella specie non vengono prospettati motivi nuovi o ulteriori rispetto a quelli già esaminati.
- Sull’espulsione dello straniero prevista dall'art. 16, comma 5, del d. lgs. n. 286 del 1998, cfr. l’ordinanza n. 226/2004; sull’espulsione disciplinata a titolo di sanzione sostitutiva dall’art. 16, comma 1 del d. lgs. n. 286 del 1998, cfr. ordinanza n. 369/1999.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 16
co. 5
legge
30/07/2002
n. 189
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 27
co. 3
Costituzione
art. 111
co. 1
Costituzione
art. 111
co. 2
Altri parametri e norme interposte