Sentenza 423/2004 (ECLI:IT:COST:2004:423)
Massima numero 28981
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
16/12/2004; Decisione del
16/12/2004
Deposito del 29/12/2004; Pubblicazione in G. U. 05/01/2005
Titolo
FINANZA PUBBLICA - FINANZA REGIONALE - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - RIPARTIZIONE DELLE RISORSE - MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL MONITORAGGIO, DELLA VERIFICA E DELLA VALUTAZIONE DEI COSTI, DEI RENDIMENTI E DEI RISULTATI DEI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI DA GARANTIRE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE - DEFINIZIONE CON REGOLAMENTO GOVERNATIVO - RICORSI DELLE REGIONI UMBRIA ED EMILIA-ROMAGNA - OMESSA PROSPETTAZIONE DI SPECIFICHE CENSURE RIFERIBILI ALLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
FINANZA PUBBLICA - FINANZA REGIONALE - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - RIPARTIZIONE DELLE RISORSE - MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL MONITORAGGIO, DELLA VERIFICA E DELLA VALUTAZIONE DEI COSTI, DEI RENDIMENTI E DEI RISULTATI DEI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI DA GARANTIRE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE - DEFINIZIONE CON REGOLAMENTO GOVERNATIVO - RICORSI DELLE REGIONI UMBRIA ED EMILIA-ROMAGNA - OMESSA PROSPETTAZIONE DI SPECIFICHE CENSURE RIFERIBILI ALLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117 e 119 della Cost., dell'art. 46, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che, con riguardo al Fondo nazionale per le politiche sociali, prevede che le modalità di esercizio del monitoraggio, della verifica e della valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al precedente comma 3 sono definite, secondo criteri di semplificazione ed efficacia, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del d.lgs. n. 281 del 1997. Mancano, infatti, nei ricorsi i requisiti argomentativi minimi che l'atto introduttivo del giudizio sulle leggi in via principale deve contenere, in difetto di prospettazione di specifiche censure che abbiano ad oggetto le disposizioni inserite nel comma stesso, non rilevando la successiva specificazione in memoria, per la prima volta, dei motivi di censura.
- Sui requisiti argomentativi minimi dell’atto introduttivo del giudizio sulle leggi in via principale, cfr., 'ex multis', sentenza n. 176/2004.
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117 e 119 della Cost., dell'art. 46, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che, con riguardo al Fondo nazionale per le politiche sociali, prevede che le modalità di esercizio del monitoraggio, della verifica e della valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al precedente comma 3 sono definite, secondo criteri di semplificazione ed efficacia, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del d.lgs. n. 281 del 1997. Mancano, infatti, nei ricorsi i requisiti argomentativi minimi che l'atto introduttivo del giudizio sulle leggi in via principale deve contenere, in difetto di prospettazione di specifiche censure che abbiano ad oggetto le disposizioni inserite nel comma stesso, non rilevando la successiva specificazione in memoria, per la prima volta, dei motivi di censura.
- Sui requisiti argomentativi minimi dell’atto introduttivo del giudizio sulle leggi in via principale, cfr., 'ex multis', sentenza n. 176/2004.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2002
n. 289
art. 46
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte