Sentenza 423/2004 (ECLI:IT:COST:2004:423)
Massima numero 28982
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  16/12/2004;  Decisione del  16/12/2004
Deposito del 29/12/2004; Pubblicazione in G. U. 05/01/2005
Massime associate alla pronuncia:  28980  28981  28983  28984  28985  28986  28987  28988  28989  28990  28991  28992  28993


Titolo
FINANZA PUBBLICA - FINANZA REGIONALE - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - RIPARTIZIONE DELLE RISORSE ATTRAVERSO DECRETI MINISTERIALI CON PARTECIPAZIONE DELLE REGIONI - VINCOLO DI PRIORITARIO INTEGRALE FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI CHE COSTITUISCONO DIRITTI SOGGETTIVI - RICORSI DELLE REGIONI UMBRIA ED EMILIA-ROMAGNA - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA RESIDUALE DELLE REGIONI, LESIONE DELL’AUTONOMIA FINANZIARIA REGIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E’ infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dell'art. 46, comma 2, salva la dichiarazione di illegittimità costituzionale della medesima disposizione 'in parte qua', riportata avanti, della legge n. 289 del 2002, che prevede, con riguardo al Fondo nazionale per le politiche sociali, che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del d.lgs. n. 281 del 1997, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 per le finalità legislativamente poste a carico di esso, assicurando prioritariamente l'integrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi e destinando almeno il 10 per cento di tali risorse a sostengo delle politiche in favore delle famiglie di nuova costituzione, in particolare per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno della natalità. La previsione concernente l'integrale e prioritario finanziamento degli interventi relativi a diritti soggettivi va, infatti, interpretata nel senso che essa si riferisca esclusivamente al settore delle prestazioni previdenziali e, dunque, ad ambiti di competenza non regionale, in quanto riconducibili alla materia «previdenza sociale» di competenza statale 'ex' art. 117, secondo comma, lettera o), Cost.

Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2002  n. 289  art. 46  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte