Sentenza 423/2004 (ECLI:IT:COST:2004:423)
Massima numero 28983
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  16/12/2004;  Decisione del  16/12/2004
Deposito del 29/12/2004; Pubblicazione in G. U. 05/01/2005
Massime associate alla pronuncia:  28980  28981  28982  28984  28985  28986  28987  28988  28989  28990  28991  28992  28993


Titolo
FINANZA PUBBLICA - FINANZA REGIONALE - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - RIPARTIZIONE DELLE RISORSE ATTRAVERSO DECRETI MINISTERIALI CON PARTECIPAZIONE DELLE REGIONI - VINCOLO DI DESTINAZIONE DEL DIECI PER CENTO DI TALI RISORSE A SOSTEGNO DELLE POLITICHE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DI NUOVA COSTITUZIONE, PER L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLA NATALITÀ - RICORSI DELLE REGIONI UMBRIA ED EMILIA-ROMAGNA - LESIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA RESIDUALE DELLE REGIONI, LESIONE DELL’AUTONOMIA FINANZIARIA REGIONALE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l'art. 46, comma 2, della legge n. 289 del 2002, che prevede, con riguardo al Fondo nazionale per le politiche sociali, che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del d.lgs. n. 281 del 1997, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 per le finalità legislativamente poste a carico di esso, assicurando prioritariamente l'integrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi e destinando almeno il 10 per cento di tali risorse a sostengo delle politiche in favore delle famiglie di nuova costituzione, in particolare per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno della natalità, limitatamente alle parole «destinando almeno il 10 per cento di tali risorse a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di nuova costituzione, in particolare per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalità». La disposizione, infatti, non determina alcun livello di prestazione, pone un preciso vincolo di destinazione nell'utilizzo delle risorse da assegnare alle Regioni, in contrasto con i criteri e limiti che presiedono all'attuale sistema di autonomia finanziaria regionale, delineato dal nuovo art. 119 Cost., che non consentono finanziamenti di scopo per finalità non riconducibili a funzioni di spettanza statale.

- Sull’autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali in base al nuovo testo dell’art. 119 Cost., sentenze n. 320, 49, 37 e 16/2004 e n. 370/2003; sull’attuazione del nuovo disegno costituzionale e sulla disciplina transitoria, sentenze n. 37/2004 e nn. 320 e 241/2004.

- Esclusione per il legislatore statale, nel nuovo sistema delineato dall’art. 119 Cost., con la riforma del Titolo V, di finanziamenti a destinazione vincolata, da assegnare alle Regioni, per finalità non riconducibili a funzioni di spettanza statale: cfr. sentenze nn. 370, 88/2003 e n. 282/2002; nn. 16, 49, 308 e 320/2004.

Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2002  n. 289  art. 46  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte